Art. 1

Denominazione

Art. 2

Varietà di olivo

Art. 3

Zona di produzione

Art. 4

Caratteristiche di coltivazione

Art. 5

Modalità di oleificazione

Art. 6

Caratteristiche al consumo

1. L’olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta “Valli Trapanesi” all’atto deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: verde con eventuali riflessi giallo oro;
- odore: netto di oliva con eventuali toni erbacei;
- sapore: di fruttato con sensazione leggera di piccante e di amaro;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
- punteggio minimo al Panel test: > = 6,5;
- numero perossidi: < = 10 MeqO2/kg
- K 232: < = 2,20
- K 270: < = 0,15
- Delta K: < = 0,005
- Acido linoleico:< = 12%
- Acido linolenico: < = 0,8%
- Acido oleico: > = 70%
2. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.
3. In ogni campagna oleicola il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi dell’olio a denominazione di origine protetta “Valli Trapanesi” da utilizzare come standard di riferimento per l’esecuzione dell’esame organolettico. È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali inserire, su richiesta degli interessati, ulteriori parametrazioni di carattere fisico-chimico o organolettico atte a maggiormente caratterizzare l’identità della denominazione.

Art. 7

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore.
2. È vietato l’uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografichecomprese nell’area di produzione di cui all’art. 3.
3. È tuttavia consentito l’uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da  trarre in inganno l’acquirente su nomi geografici ed in particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine protetta.
4. L’uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell’azienda olivicola o nell’associazione di aziende  olivicole o nell’impresa oleicola situate nell’area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell’azienda e se l’oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell’azienda medesima.
5. Il nome della denominazione di origine protetta “Valli Trapanesi” deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell’etichetta e tale da poter essere nettamente
distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.
6. I recipienti in cui è confezionato l’olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta “Valli Trapanesi” ai
fini dell’immissione al consumo devono essere in vetro o in banda stagnata di capacità non superiore a litri 5.
7. È obbligatorio indicare in etichetta l’anno della campagna oleicola di produzione delle olive da cui l’olio è ottenuto.