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Olio Extravergine
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Metodi di oleificazione e coltivazione olio dop Val di Mazara PDF Stampa E-mail
Scritto da Daniela   
giovedì, 06 novembre 2008 17:54

Art. 1

Denominazione

 Art. 2

Varietà di olivo

 Art. 3

Zona di produzione

Art. 4

Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche. Pertanto, sono da considerarsi idonei gli oliveti situati fino a 700 m.s.l. i cui terreni risultino di medio impasto, profondi, permeabili, asciutti ma non aridi e siano caratterizzati da un clima mediterraneo sub-tropicale, semiasciutto, con una piovosità media che supera i 500 mm anno e concentrata per il 90% nel periodo autunno-vernino.
2. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio.
3. La produzione massima di olive/ha non può superare kg 8000 per ettaro negli oliveti specializzati.
4. Per la coltura consociata o promiscua la produzione massima non può superare i Kg 6.000 per ettaro.
5. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purchè la produzione globale non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato.
6. La raccolta delle olive viene effettuata a partire dall’inizio dell’invaiatura e non deve protrarsi oltre il 30 dicembre di ogni campagna oleicola.

Art. 5

Modalità di oleificazione

Le operazioni di estrazione dell’olio e di confezionamento devono essere effettuate nell’ambito dell’area territoriale delimitata nel precedente art. 3.
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta “Val di Mazara” può avvenire con mezzi meccanici o per brucatura.
La resa massima di olive in olio non può superare il 22%.
Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.
Le olive raccolte devono essere conservate in recipienti rigidi ed aerati, fino alla fase di molitura, disposti in strati sottili ed in locali che garantiscono condizioni di bassa umidità relativa (50-60%) e temperature massime di 15°.
Le olive devono essere molite entro i due giorni successivi alla raccolta.

Art. 6

Caratteristiche al consumo

Art. 7

Designazione e presentazione

 
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