REGOLAMENTO (CE) N. 1513/2001 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2001 che modifica il regolamento n. 136/66/CEE e il regolamento (CE) n. 1638/98, in ordine alla proroga del regime di aiuto e alla strategia della qualità dell'olio di oliva IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolarel'articolo 37,vista la proposta della Commissione,visto il parere del Parlamento europeo (1),visto il parere del Comitato economico e sociale (2),considerando quanto segue:
(1) Con il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazionecomune dei mercati nel settore dei grassi (3), sono stateadottate misure applicabili alle tre campagne di commercializzazione1998/99, 1999/2000 e 2000/01. Taleperiodo di tre campagne era destinato a permettere allaCommissione di raccogliere e analizzare le informazioninecessarie per l'elaborazione nel corso del 2000 di unaproposta di riforma dell'organizzazione comune di talimercati da presentare al Consiglio. Le misure adottatecon il regolamento in questione hanno consentito diapportare alcuni miglioramenti all'organizzazionecomune dei mercati, ma le informazioni e l'esperienzaacquisite nel corso delle prime due campagne inquestione non sono complete né sufficienti per permetterealla Commissione di trarre conclusioni fondate edefinitive sull'organizzazione comune dei mercati nelsettore dei grassi da applicare a partire dal 1o novembre2001. (2) È necessario valutare i risultati del periodo transitorio
previsto nel 1998 dal regolamento (CE) n. 1638/98 e dalregolamento (CE) n. 1639/98 del Consiglio, del 20 luglio1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 2261/84 chestabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzionee alle organizzazioni di produttori di oliod'oliva (4). Per conseguire tutti i risultati delle misureattuate a partire dalla campagna di commercializzazione1998/99 e per raccogliere le informazioni più dettagliatesul settore e svolgere analisi più approfondite, apparenecessario prorogare fino al termine della campagna2003/2004 l'applicazione delle disposizioni attualmentein vigore, in particolare quelle previste dal regolamenton. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966,relativo all'attuazione di un'organizzazione comune deimercati nel settore dei grassi (5). (3) Il sistema di controllo dell'aiuto concesso ai produttori
dipende in larga misura dall'esistenza e dal correttofunzionamento del sistema di informazione geografica(SIG) previsto dal regolamento (CE) n. 1638/98. Ilsistema SIG è uno strumento indispensabile per determinateopzioni da esaminare in futuro ed è quanto menoutile per le altre opzioni. È quindi opportuno disporrefin d'ora che a partire dal 1o novembre 2003 il regime diaiuti riguardi esclusivamente gli oliveti registrati in unSIG di cui sia stato constatato il completamento. (4) Dalle tendenze osservate sul mercato dell'olio di olivaemerge la necessità di attuare una strategia concertatavolta al miglioramento della qualità del prodotto insenso lato, compreso l'impatto ambientale, corredata tral'altro di incentivi per promuovere la ristrutturazione delsettore ed abbinata ad un adeguamento della classificazionedegli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva. (5) Per il corretto funzionamento del settore è opportuno
prevedere un regime volto a incoraggiare le organizzazioniriconosciute di operatori a realizzare programmi dimiglioramento e di certificazione della qualità, oltre adattività volte a migliorare la gestione del settore e delmercato dell'olio di oliva. Per l'adozione delle normeparticolareggiate di un tale regime, per la costituzionedelle organizzazioni e dei relativi programmi e per laloro valutazione e il riconoscimento da parte degli Statimembri appare necessario un periodo di circa un anno.Per permettere l'attuazione quanto più rapida possibiledi attività concrete è opportuno quindi prevedere find'ora i fondamenti del regime previsto a partire dal1o novembre 2002. (6) Le denominazioni e le definizioni degli oli di oliva e
degli oli di sansa di oliva sono talora insoddisfacenti epossono creare confusioni per i consumatori e gli operatoridel settore. Tali difficoltà comportano turbative delmercato che è opportuno evitare adottando nuove denominazionie definizioni e sostituendo a tal fine l'allegatodel regolamento n. 136/66/CEE. (7) Gli oli di oliva vergini sono oli naturali: per tutelare tale
proprietà è opportuno escludere, per tali oli, l'impiegodi coadiuvanti di estrazione ad azione chimica obiochimica. (8) I progressi compiuti dai produttori e dai frantoi hanno
fatto salire il numero degli oli di oliva delle categorie«vergine» e «extra vergine», a scapito degli oli delle categorie«corrente» e «lampante». Per tener conto di taletendenza del mercato nella classificazione dell'olio dioliva vergine e farne beneficiare i consumatori appareopportuno ridurre l'acidità massima dell'olio di olivaextra vergine e sopprimere la categoria dell'olio d'olio dioliva vergine corrente, inglobandola nella categoriadell'olio di oliva lampante. (9) Il nome generico del prodotto «olio di oliva» attualmente
è utilizzato per denominare la categoria di olio di cui alpunto 3 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, laquale corrisponde ad un taglio di olio di oliva raffinato edi oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante. Questasovrapposizione può creare confusioni tali da indurre inerrore i consumatori poco informati e creare ancheturbative sul mercato. Di conseguenza è opportuno definireil taglio in maniera precisa, senza comunquesminuire il valore di tale categoria le cui qualità peculiarisono apprezzate da una parte consistente del mercato. (10) Poiché i progressi compiuti dall'industria della raffinazione
lo permettono, è opportuno adattare la definizionedegli oli di oliva raffinati riducendone l'acidità massima. (11) È necessario includere nella definizione di olio di sansa
di oliva greggio gli oli ottenuti con mezzi meccanici e glioli che corrispondono, ad eccezione di determinatecaratteristiche, all'olio di oliva lampante, il qualepresenta alcune caratteristiche tipiche dell'olio di sansadi oliva greggio. (12) Per permettere l'adeguamento del settore occorre prevedere
un periodo transitorio di due anni prima di rendereobbligatoria, in linea di massima, l'applicazione dellenuove denominazioni e definizioni. (13) Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento n.
136/66/CEE devono essere adottate conformemente alladecisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno1999, recante modalità per l'esercizio delle competenzedi esecuzione conferite alla Commissione (6), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 Il regolamento n. 136/66/CEE è modificato come segue:
1) All'articolo 4, paragrafo 2, i termini «le campagne di
commercializzazione 1998/99, 1999/2000 e 2000/01»sono sostituiti dai termini «le campagne di commercializzazione1998/99 — 2003/2004». 2) All'articolo 5:
a) al paragrafo 2, i termini «le campagne di commercializzazione1998/99, 1999/2000 e 2000/01» sono sostituitidai termini «campagne di commercializzazione 1998/99— 2003/2004»; b) al paragrafo 9, primo comma, i termini «volte a migliorare
la qualità della produzione oleicola» sono sostituitidai termini «volte a migliorare la qualità della produzionedell'olio di oliva e delle olive da tavola»; c) al paragrafo 9, secondo comma,
i) i termini «le campagne di commercializzazione 1998/
99, 1999/2000 e 2000/01» sono sostituiti dai termini«le campagne di commercializzazione 1998/99 —2003/2004»; ii) i termini «produttori di olio d'oliva» dai termini
«produttori di olio d'oliva e di olive da tavola.» 3) All'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, secondo comma, i
termini «le campagne di commercializzazione 1998/99,1999/2000 e 2000/01» sono sostituiti dai termini «lecampagne di commercializzazione 1998/99 — 2003/2004». 4) L'articolo 37 è soppresso.
5) Il testo dell'articolo 38 è sostituito dal seguente:
«Articolo 38
1. La Commissione è assistita da un “comitato di
gestione per i grassi” (in appresso denominato “il Comitato”). 2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente articolo, si
applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione1999/468/CE è fissato a un mese. 3. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.»
6) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2 Il regolamento (CE) n. 1638/98 è modificato nel modo
seguente: 1) All'articolo 2:
a) al paragrafo 1, primo comma, i termini «campagne
1998/99, 1999/2000 e 2000/2001» sono sostituiti daitermini «campagne di commercializzazione 1998/99 —2002/2003»; b) al paragrafo 2, secondo comma, i termini «tre campagne
1998/99, 1999/2000 e 2000/2001» sono sostituiti daitermini «campagne di commercializzazione 1998/99 —2002/2003» e c) al paragrafo 4, i termini «campagne di commercializzazione
1998/99, 1999/2000 e 2000/01» sono sostituitidai termini «campagne di commercializzazione 1998/99— 2002/2003». 2) È inserito il seguente articolo:
«Articolo 2 bis
A decorrere dal 1o novembre 2003 gli olivi e le corrispondentisuperfici che non siano registrati in un sistema diinformazione geografica costituito a norma dell'articolo 2del presente regolamento, nonché la rispettiva produzionedi olio di oliva non conferiranno ai produttori di olive alcundiritto all'aiuto alla produzione di olio di oliva nell'ambitodell'organizzazione comune dei mercati nel settore deigrassi.» 3) All'articolo 3, paragrafo 2, i termini «nel 2000» sono sostituiti
dai termini «nel 2003», e la data del «1o novembre 2001» è sostituita dalla data del «1o novembre 2004».IT Gazzetta ufficiale delle L 201/6 Comunità europee 26.7.2001 4) È inserito il seguente articolo:
«Articolo 4 bis
1. Nel quadro dell'organizzazione comune dei mercatinel settore dei grassi in vigore al 1o novembre 2002, gliStati membri produttori di olio di oliva potranno riservare,entro certi limiti, una quota degli aiuti eventualmenteprevisti a favore dei produttori di olio di oliva e/o di oliveda tavola, al finanziamento comunitario di programmi diattività elaborati da organizzazioni di produttori riconosciute,organizzazioni interprofessionali riconosciute o altreorganizzazioni di operatori riconosciute o dalle loro unioniin uno o più dei seguenti settori: a) follow-up e gestione amministrativa del settore e del
mercato dell'olio di oliva e delle olive da tavola; b) miglioramento dell'impatto ambientale dell'oleicoltura;
c) miglioramento della qualità della produzione di olio di
oliva e di olive da tavola; d) sistema di tracciabilità, certificazione e tutela della qualità
dell'olio di oliva e delle olive da tavola, sotto l'autoritàdelle amministrazioni nazionali. 2. Ai fini del presente articolo per “organizzazioni interprofessionali
riconosciute” si intendono persone giuridicheche: — sono costituite da rappresentanti delle attività economiche
connesse con la produzione e/o il commercio e/ola trasformazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo2, lettere c) e d), del regolamento n. 136/66/CEE, — sono istituite su iniziativa di tutte o di alcune delle
organizzazioni o delle unioni che le costituiscono, — sono state riconosciute nello Stato membro in cui
operano. 3. I limiti di cui al paragrafo 1 sono fissati al fine di
prevenire l'insorgere di distorsioni del mercato: — dal Consiglio su proposta della Commissione, sull'insieme
delle attività interessate e successivamente, — dalla Commissione, per ciascuno dei settori di cui al
paragrafo 1, secondo la procedura di gestione previstadall'articolo 4 della decisione 1999/468/CE.Entro i limiti fissati, il finanziamento comunitario deiprogrammi di attività di cui al paragrafo 1 sarà al massimopari alla quota degli aiuti riservata dallo Stato membrointeressato. Tale finanziamento riguarda spese ammissibilifino a un massimo del: — 100 % per le attività nei settori di cui alle lettere a) e b),
— 100 % per gli investimenti in attività fisse e 75 % per le
altre attività nel settore di cui alla lettera c), — 50 % per le attività nel settore di cui alla lettera d).
Il finanziamento complementare sarà a carico del rispettivoStato membro, tenendo conto di una partecipazione finanziariadegli operatori, obbligatoria per le attività nei settoridi cui alle lettere c) e d) del paragrafo 1, e pari al 25 %almeno nei settori di cui alla lettera d). 4. Secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento
n. 136/66/CEE, la Commissione stabilisce: a) le condizioni di riconoscimento delle organizzazioni di
operatori e delle loro unioni; b) i tipi di attività dei programmi ammissibili per i quattro
settori di cui al paragrafo 1; c) le procedure di approvazione dei programmi da parte
degli Stati membri; d) le misure relative ai controlli e alle sanzioni;
e) le altre modalità eventualmente necessarie per la rapida
attuazione dei programmi suddetti a partire dal1o novembre 2002.» 5) All'articolo 5, primo comma, la data del «1o novembre
2001» è sostituita dalla data del «1o novembre 2004».
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giornosuccessivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee.Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2001. Tuttavia, ildisposto dell'articolo 1, punto 6, (sostituzione dell'allegato delregolamento n. 136/66/CEE) si applica unicamente a decorreredal 1o novembre 2003, ad eccezione del punto 4 dell'allegatoin questione.Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile inciascuno degli Stati membri.Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2001.Per il ConsiglioIl PresidenteA. NEYTS-UYTTEBROECK
(1) Parere emesso il 17 maggio 2001, non ancora pubblicato nellaGazzetta ufficiale.(2) Parere emesso il 30 maggio 2001, non ancora pubblicato nellaGazzetta ufficiale.(3) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.(4) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38.(5) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato daultimo dal regolamento (CE) n. 2862/2000 (GU L 328 del23.12.2000, pag. 2).(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
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