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OGM, Legge sulla coesistenza PDF Stampa E-mail
Sicurezza e Qualità degli Alimenti - ogm, organismi geneticamente modificati
Scritto da Administrator   
martedì, 09 maggio 2006 10:40

LA NUOVA LEGGE SULLA COESISTENZA

La Legge n. 5 del 28 gennaio 2005, pone la basi per consentire la coesistenza fra le colture transgeniche, convenzionali e biologiche.

I PUNTI FONDAMENTALI DELLA LEGGE

FILIERE SEPARATE

Le produzioni transgeniche dovranno essere praticate all’interno di filiere separate rispetto a quelle convenzionali e biologiche, per garantire ai produttori, agli operatori della filiera ed ai consumatori una effettiva possibilità di scelta.

 

COMITATO CONSULTIVO

Presso il MiPAF è stato istituito, nel maggio del 2005, un Comitato consultivo con il compito di definire le linee guida per garantire la coesistenza tra colture transgeniche,convenzionali e biologiche. Il Comitato è composto da esperti nominati dal MiPAF,dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, dal Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie, dalla Conferenza Stato-Regioni, dalla Conferenza dei rettori delle Università italiane e dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA). IL RUOLO DELLE REGIONI Le Regioni e le Province autonome, secondo quanto definito dal Comitato consultivo nelle linee guida, dovranno adottare un proprio Piano di coesistenza nel quale saranno definite, in accordo con le Organizzazioni professionali degli agricoltori e con gli altri soggetti interessati, le regole tecniche per realizzare la coesistenza.

 

COSA DEVE FARE CHI INTENDE PRODURRE COLTURE OGM

L’agricoltore che intende coltivare OGM dovrà comunicare alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, entro quindici giorni dalla messa in coltura, la localizzazione delle colti-vazioni.Dovrà,inoltre,elaborare un piano di gestione aziendale sul-la base delle indicazioni fornite dalla Regione o Provincia autonoma competente nel Piano di coesistenza, nonché conservare appositi registri aziendali contenenti informazioni relative alle misure di gestione adottate. Non possono essere coltivate, fino all’adozione dei Piani di coesistenza regionali, le colture transgeniche, ad eccezione di quelle autorizzate per fini di ricerca e di sperimentazione.

 

LE RESPONSABILITÀ IN CASO DI DANNI

Il produttore che subisce un danno derivante dall’inosservanza da parte di altri soggetti – agricoltori, fornitori di mezzi tecnici, altri operatori della filiera agricola – delle misure previste nel Piano di coesistenza regionale ha diritto ad essere risarcito.

 

PER APPROFONDIMENTI E INFORMAZIONI
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge n. 5 del 28 gennaio 2005.
A CHI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI
MiPAF  - numero verde 800 105 166.
Assessorati Regionali e Provinciali all’Agricoltura.
Organizzazioni professionali agricole.
Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo.
 
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