Art. 1

Denominazione

Art. 2

Varietà di olivo

Art. 3

Zona di produzione

Art. 4

Caratteristiche di coltivazione

1. L'olivo rappresenta la principale coltura arborea diffusa nel territorio in questione, con impianti di tipo tradizionale, allevati generalmente a globo, vaso globoso o con forma libera che rispettano le caratteristiche vegetative delle singole cultivar.
2. La potatura di produzione ha periodicità minima biennale. È comunque invalsa la consuetudine di eliminare annualmente i succhioni, i polloni e le branche deperite.
3. Le concimazioni vengono effettuate nel periodo che intercorre dall'inizio dell'autunno alla fine dell'inverno e comunque legate all'andamento pluviometrico stagionale. Maggiormente impiegati sono i concimi a base di azoto, fosforo e potassio sia di formulato semplice che complesso.
4. La raccolta deve essere effettuata dalla pianta sia a mano che con macchine agevolatrici (es. pettini vibranti). È ammesso l'impiego di reti per l'intercettamento delle olive al momento della raccolta; ove possibile è ammessa la raccolta meccanica con l'impiego di vibratori. È comunque vietato l'impiego di prodotti cascolanti così come non sono ammessi altri metodi di raccolta che possono danneggiare le olive o determinare il contatto del frutto con il terreno. L'operazione di raccolta deve essere effettuata nel periodo che va da ottobre sino a gennaio. Le olive appena raccolte vanno conservate in cassette di plastica finestrate, ben arieggiate in modo da non alterare la qualità originaria e vanno molite entro due giorni dalla raccolta. Per il trasporto si possono usare anche
cassoni di plastica di maggiore capacità.
5. Le olive devono essere prive di imperfezioni (attacchi di mosca e tignola) che potrebbero influenzare negativamente la qualità dell'olio.
6. Le operazioni di oleificazione e di imbottigliamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Valdemone» devono essere effettuate entro il territorio di cui all'art. 3 del presente disciplinare.
7. La produzione massima di olive per ettaro non deve superare i 60 q.li negli impianti tradizionali ed i 100 q.li per ettaro negli impianti intensivi.
8. Le rese massime in olio delle olive non possono superare il 24%.
9. Prima della molitura, le olive devono essere preventivamente lavate e defogliate. Per l'operazione di frangitura sono ammessi tutti i tipi di frantoio. L'operazione di molitura avviene con il controllo della temperatura che non deve superare i 28-30 °C. I frantoi tradizionali possono essere a 2-4 macine. Nei frantoi a molazza, i tempi di lavorazione sono di 20-30 minuti, mentre con i frangitori sono dell'ordine di un minuto; tali tempi di lavorazione variano in funzione del grado di maturazione delle olive. La temperatura ottimale della gramolatura si aggira intorno ai 28-30 °C mentre i tempi di lavorazione sono mediamente di 30 minuti.

Art. 5

Adempimenti

1. L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità delle produzioni ed i relativi controlli, di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, saranno effettuati dall'organismo di controllo all'uopo designato, che risponda ai requisiti di cui alle vigenti norme in materia. Gli oliveti idonei alla produzione della D.O.P. «Valdemone» sono iscritti in un apposito elenco attivato, tenuto e aggiornato dall'Organismo di controllo.
2. Ultimata l'operazione di raccolta, i produttori devono dichiarare all'Organismo di controllo i quantitativi di olive raccolte e dove è avvenuta l'operazione di oleificazione.
3. Gli impianti di molitura e di confezionamento devono essere iscritti in un altro apposito elenco, tenuto ed aggiornato dall'Organismo di controllo.

Art. 6

Caratteristiche al consumo

Art. 7

Designazione e presentazione