Allegato del REGOLAMENTO (CE) N. 1513/2001 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 2001

che modifica il regolamento n. 136/66/CEE e il regolamento (CE) n. 1638/98, in ordine alla proroga
del regime di aiuto e alla strategia della qualità dell'olio di oliva

DESCRIZIONI E DEFINIZIONI DI OLI DI OLIVA E DI OLI DI SANSA D'OLIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 35

 

1. OLI DI OLIVA VERGINI


Gli oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non

causano alterazione dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla

centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o

biochimica o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

Detti oli di oliva vergini sono oggetto della classificazione e delle denominazioni seguenti:


a) Olio extra vergine di oliva

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 g per 100 g e avente le altre

caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;


b) Olio di oliva vergine

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 2 g per 100 g e avente le altre

caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;


c) Olio di oliva lampante

olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è superiore a 2 g per 100 g e/o avente le altre

caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.


2. OLIO DI OLIVA RAFFINATO

Olio di oliva ottenuto dalla raffinazione dell'olio di oliva vergine, con un tenore di acidità libera, espresso in acido

oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.


3. OLIO DI OLIVA — COMPOSTO DI OLI DI OLIVA RAFFINATI E OLI DI OLIVA VERGINI

Olio di oliva ottenuto dal taglio di olio di oliva raffinato con olio di oliva vergine diverso dall'olio lampante, con un

tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche

conformi a quelle previste per questa categoria.


4. OLIO DI SANSA DI OLIVA GREGGIO

Olio ottenuto dalla sansa d'oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici, oppure olio corrispondente

all'olio di oliva lampante, fatte salve talune specifiche caratteristiche, escluso l'olio ottenuto attraverso la

riesterificazione e le miscele con oli di altra natura, e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa

categoria.


5. OLIO DI SANSA DI OLIVA RAFFINATO

Olio ottenuto dalla raffinazione dell'olio di sansa di oliva greggio, con un tenore di acidità libera, espresso in acido

oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.


6. OLIO DI SANSA DI OLIVA

Olio ottenuto dal taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di olio di oliva vergine diverso dall'olio lampante, con un

tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche

conformi a quelle previste per questa categoria.»

 

Questo è un Allegato del  Regolamento CE N1513 2001 che modifica i-regolamenti 136 66 CEE e 1638/98 in ordine alla proroga
del regime di aiuto e alla strategia della qualità dell'olio di oliva