Decreto n. 1762  Modifica dei termini di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 7143 del 12/12/2017 recante disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013

DIPARTIMENTO  DELLE   POLITICHE   EUROPEE   E  INTERNAZIONALI  E  DELIO   SVILUPPO   RURALE   

Decreto n. 1762

Modifica dei termini di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 7143 del 12/12/2017 recante disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013.

 

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione, del 6 giugno 2014, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

VISTO il decreto ministeriale 24 novembre 2014, n. 86483, concernente le "Disposizioni nazionali in materia dì riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute";


VISTO il decreto ministeriale 12 dicembre 2017, n. 7143, recante disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 ed, in particolare, l'articolo 19;

VISTO i decreti dipartimentali n. 27 del 9/01/2018 e n. 513 del 26 gennaio 2018 recanti la modifica dei termini di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 7143 del 12/12/2017, recante disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, nonché il successivo decreto dipartimentale n. 513 del 26 gennaio 2018;


CONSIDERATA la necessità di disporre di un ulteriore lasso di tempo, in ragione dell'operata rettifica agli importi assegnati a talune AOP, necessario a consentire alle predette Organizzazioni di rimodulare ed adeguare i rispettivi programmi;

RITENUTO pertanto necessario adeguare, conseguentemente, i termini per la rimodulazione ed adeguamento, a seguito della richiamata rettifica di taluni importi assegnati, dei programmi di sostegno disposti con i citati decreti dipartimentali n. 27 del 9/01/2018 e n. 513 del 26 gennaio 2018;

 

DECRETA

Art. 1

Approvazione dei programmi di sostegno

1. Limitatamente all'anno 2018, i termini per l'adeguamento dei programmi di sostegno da parte delle Organizzazioni beneficiarie di cui al comma 8 dell' articolo 6 del decreto ministeriale 12 dicembre 2017 n. 7143, nonché dei sopra indicati decreti dipartimentali n. 27 del 9/01/2018 e n. 513 del 26 gennaio 2018, sono differiti al giorno 23 marzo alle ore 24.

 

 

Art. 2

Entrata in vigore


1. Il presente Decreto entra 111 vigore il giorno stesso della sua adozione e viene pubblicato sul sito istituzionale internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.


Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria


1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente Decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


Roma, 22/03/2018

 

f.to  IL  CAPO  DIPARTIMENTO

Giuseppe Blasi