Decreto n. 5593 del 23/05/2019 - Modifica dei termini di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 7143 del 12/12/2017 recante disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013.

 

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione, dell'l 1 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione, del 6 giugno 2014, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

VISTO il decreto ministeriale 24 novembre 2014, n. 86483, concernente le "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute";

VISTO il decreto ministeriale 12 dicembre 2017, n. 7143, recante disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell' olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 ed, in particolare, l'articolo 19;

VISTO i decreti dipartimentali n. 27 del 9 gennaio 2018, n. 513 del 26 gennaio 2018 e n. 1314 del 1 marzo 2018, recanti la modifica dei termini di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 7143 del 12/12/2017, recante disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell' olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, nonché il successivo decreto dipartimentale n. 1762 del 22 marzo 2018;


VISTE le richieste dell'Organismo Pagatore Agea e della Filiera oleicola relative alla proroga del termine di cui all'articolo 11 comma 2 del DM n. 7143 del dicembre 2017, al 30 giugno di ogni anno di esecuzione al fine di disporre di un ulteriore lasso di tempo, per consentire alle Organizzazioni beneficiarie di completare le procedure per effettuare i pagamenti ai fornitori e poter quindi presentare la richiesta di saldo all'Organismo pagatore nei tempi previsti;


RITENUTO pertanto necessario adeguare, conseguentemente, i termini per la presentazione delle domande di finanziamento da parte delle Organizzazioni beneficiarie;

RITENUTO pertanto necessario adeguare, conseguentemente, i termini per la presentazione delle domande di finanziamento da parte delle Organizzazioni beneficiarie;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 17 aprile 2019;


DECRETA


Art. 1

Richiesta di finanziamento

1. L'art. 11 del decreto n. 7143 del 12 dicembre 2017 è sostituito dal presente:

" 1. Ai fini del versamento del finanziamento dell'Unione, di cui all'art. 29 (2) del Reg. 1308/2013,
una organizzazione beneficiaria deve presentare una domanda di fmanziamento all'organismo
pagatore dello Stato membro entro e non oltre il 30 giugno.

2. Le domande di finanziamento presentate dopo il 30 giugno sono irricevibili e l'organismo
pagatore non procederà al pagamento del saldo richiesto."


Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente Decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


Art.3

Entrata in vigore

1. Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito
istituzionale internet del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e de] turismo.

 

IL MINISTRO
Gian Marco Centinaio