Decreto n. 7443 del 12/07/2019

Modifica dei termini di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 7143 del 12/12/2017 recante disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013.

VISTO
il regolamento (UE) 11. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il regolamento delegato (UE) 11. 611/2014 della Commissione, dell' 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola; 

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 11. 615/2014 della Commissione, del 6 giugno 2014, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola; 

VISTO il decreto ministeriale 24 novembre 2014, n. 86483, concernente le "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute";

VISTO il decreto ministeriale 12 dicembre 2017, n. 7143, recante disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell' olio cli oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 ed, in particolare, l'articolo 19·'

VISTO i decreti dipartimentali n. 27 del 9 gennaio 2018, n. 513 del 26 gennaio 2018 e n. 1314 del 1 marzo 2018, recanti la modifica dei termini di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 7143 del 12/12/2017, recante disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, nonché il successivo decreto dipartimentale n. 1762 del 22 marzo 2018;

VISTA la proposta di emendamento della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome relativa alla modifica dei termini di cui all'articolo 5, comma 2, del DM 12 dicembre 2017 n. 7143, con la quale si chiede di posticipare il termine dal 30 giugno al 31 luglio per le comunicazioni sulle verifiche del mantenimento del riconoscimento delle OP;

VISTA la richiesta del 25 giugno 2016 con la quale le associazioni di organizzazioni di produttori Italia Olivicola e Unapol chiedono, analogamente, di posticipare i termini di cui al predetto articolo 5, comma 2, del DM 12 dicembre 2014 n. 7143 dal 30 giugno al 31 luglio di ogni anno;

TENUTO CONTO della nota Agea con la quale si raccomanda di non posticipare i termini oltre al 15 luglio di ogni annualità, onde consentire il rispetto dei termini di pagamento;

RITENUTO pertanto opportuno adeguare, conseguentemente, i termini per le verifiche sul mantenimento del riconoscimento delle OP;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 3 luglio 2019;

 

DECRETA

Art. 1

Controlli

1. L'art. 15, comma 2, del decreto n. 7143 del 12 dicembre 2017 è sostituito dal presente:

"Entro il 15 luglio di ciascuna annualità del programma triennale, l'AGEA acquisisce dal Ministero e dalle Regioni e provincie autonome i risultati del controllo svolto per l'accertamento del rispetto delle condizioni di riconoscimento nel corso dell 'anno di attuazione, come previsto dall'articolo 6, comma 1, lett. a) del regolamento di esecuzione."

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente Decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente Decreto entra in vigore il giorno stesso alla sua pubblicazione sul sito istituzionale internet del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo.

 

Roma,

IL MINISTRO

Gian Marco Centinaio