Norma Commerciale COI (ed. 25 novembre 1998)
norma commerciale applicabile all'olio di oliva e all'olio di sansa di oliva
RISOLUZIONE RIS-3/79-IV/98
NORMA COMMERCIALE APPLICABILE ALL'OLIO D'OLIVA E ALL'OLIO DI SANSA DI OLIVA
IL CONSIGLIO OLEICOLO INTERNAZIONALE,
Vista la risoluzione RIS-2/78-IV/98, del 20 novembre 1997, con la quale il COI ha adottato la Norma commerciale applicabile all'olio d'oliva e all'olio di sansa di oliva COI/T.15/NC n 2/Rev. 7, sull'emendamento della Norma COI/T.15/NC n 2/Rev. 6, del 5 giugno 1997, per ciò che concerne il limite del contenuto massimo di brassicasaterolo per gli oli di sansa di oliva (portato allo 0,2 %) e l'indicazione che il limite di acidi grassi trans (C:18:1T e C18:2T + C18:3T) deve essere inferiore o pari al limite fissato per gli oli d'oliva vergini commestibili;
Considerando la decisione presa dal COI nella sua 79ª sessione di portare il limite del contenuto di acido linolenico dallo 0,9 all'1,0 %, di sopprimere la possibilità di menzionare nell'etichetta la denominazione di origine data all'olio d'oliva extra che entra nel taglio di olio d'oliva raffinato al punto 10.1.6.2., di rivedere il punto 11 della norma per la soppressione dell'obbligo della neutralizzazione alcalina dell'olio d'oliva vergine lampante e dell'olio di sansa d'oliva grezzo prima di determinare i criteri di purezza, dell'introduzione dei metodi ISO 5555 Grassi di origine animale e vegetale - Campionatura, ISO 661 Grassi di origine animale e vegetale - Preparazione del campione di prova, IUPAC n 2.401 Determinazione del contenuto d'insaponificabile (in sostituzione del metodo COI/T.20/Doc. n 10-5.1) e COI/T.20/Doc. n 20 Determinazione della differenza tra il contenuto reale e il contenuto teorico di trigliceridi con l'ECN 42 (in sostituzione dei citati metodi IUPAC n 2.324 e COI/T.20/Doc. n 9).
DECIDE
La Norma commerciale applicabile all'olio d'oliva e all'olio di sansa d'oliva COI/T.15/NC n 2/Rev. 8, del 25 novembre 1998, sostituisce e abroga la Norma commerciale applicabile all'olio d'oliva e all'olio di sansa d'oliva COI/T.15/NC n 2/Rev. 7, del 20 novembre 1997.
I Membri sono pregati di prendere ogni appropriata disposizione, secondo la loro legislazione, per l'applicazione della Norma adottata e di comunicarla al Segretariato Esecutivo appena intervenuta.
Gli Stati non Membri interessati al commercio internazionale degli oli d'oliva e degli oli di sansa di oliva sono invitati a prendere in considerazione la Norma adottata e ad adattare le loro regolamentazioni alle sue disposizioni.
Firenze (Italia), 25 novembre 1998.
NORMA COMMERCIALE APPLICABILE ALL'OLIO D'OLIVA E ALL'OLIO DI SANSA DI OLIVA
1. CAMPO D'APPLICAZIONE
La presente norma si applica all'olio d'oliva e all'olio di sansa di oliva, oggetto di commercio internazionale o di operazioni a titolo di concessioni e dell'aiuto alimentare.
2. DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI
2.1. L'olio d'oliva è l'olio proveniente unicamente dal frutto dell'olivo (Olea europaea sativa Hoffm. & Link), ad esclusione degli oli ottenuti con solvente o mediante procedimenti di riesterificazione e di qualsiasi miscela con oli di altra natura. È commercializzato secondo le seguenti denominazioni e definizioni:
2.1.1. L'olio d'oliva vergine è l'olio ottenuto dal frutto dell'olivo unicamente mediante procedimenti meccanici o altri procedimenti fisici in condizioni, termiche particolarmente, che non implichino alterazione dell'olio e che non abbia subito nessun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione.
2.1.1.1. L'olio d'oliva vergine adatto al consumo tal quale* comprende:
i) L'olio d'oliva vergine extra: olio d'oliva vergine dall'acidità libera massima espressa in acido oleico di 1 g per 100 g e dalle caratteristiche organolettiche corrispondenti a quelle fissate per questa categoria dalla presente Norma.
* olio che può pretendere al qualificativo "naturale"
ii) L'olio d'oliva vergine (l'espressione "fino" può essere impiegata nel commercio all'ingrosso): olio d'oliva vergine dall'acidità libera massima espressa in acido oleico di 2 g per 100 g e dalle caratteristiche organolettiche corrispondenti a quelle fissate per questa categoria dalla presente Norma.
iii) L'olio d'oliva vergine corrente: olio d'oliva vergine dall'acidità libera massima espressa in acido oleico di 3,3 g per 100 g e dalle caratteristiche organolettiche corrispondenti a quelle fissate per questa categoria dalla presente Norma.
2.1.1.2. L'olio d'oliva vergine inadeguato al consumo tal quale detto olio d'oliva vergine lampante è l'olio d'oliva vergine dall'acidità libera espressa in acido oleico superiore a 3,3 g per 100 g e/o dalle caratteristiche organolettiche corrispondenti a quelle fissate per questa categoria dalla presente Norma. È destinato alle industrie di raffinazione e a usi tecnici.
2.1.2. L'olio d'oliva raffinato è l'olio d'oliva ottenuto dagli oli d'oliva vergini mediante tecniche di raffinazione che non implicano modificazioni della struttura gliceridica iniziale.
2.1.3. L'olio d'oliva è l'olio costituito del taglio di olio d'oliva raffinato e di olio d'oliva vergine adatto al consumo tal quale.
2.2. L'olio di sansa di oliva è l'olio ottenuto per trattamento al solvente della sansa di oliva, ad esclusione degli oli ottenuti mediante procedimenti di riesterificazione e di qualsiasi miscela con oli di altra natura. Si commercializza con le denominazioni e definizioni seguenti:
2.2.1. L'olio di sansa di oliva grezzo è l'olio di sansa di oliva destinato alla raffinazione per sua utilizzazione nell'alimentazione umana o destinato a usi tecnici.
2.2.2. L'olio di sansa di oliva raffinato è l'olio ottenuto dall'olio di sansa di oliva grezzo mediante tecniche di raffinazione che non implicano modificazioni della struttura gliceridica iniziale.
2.2.3. L'olio di sansa di oliva è l'olio costituito del taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di olio d'oliva vergine adatto al consumo tal quale: questo taglio non può, in nessun caso, essere denominato "olio d'oliva".
3. CRITERI DI PUREZZA
Le caratteristiche di identificazione che costituiscono i criteri di purezza sono applicabili all'olio d'oliva e all'olio di sansa di oliva.
I limiti firmati per ciascun criterio contengono i margini di precisione del metodo raccomandato.
3.1. Composizione di steroli (% degli steroli totali)
Oli d'oliva e oli di sansa di oliva | |
Colesterolo Brassicasterolo Campesterolo Stigmasterolo Delta-7-stigmastenolo Beta-sitosterolo + delta-5-avenasterolo + delta-5-23-stigmastadienolo + clerosterolo + sitostanolo + delta-5-24-stigamastadienolo |
<= 0,5 <= 0,1 * <= 4,0 <= campesterolo per gli oli commestibili <= 0,5 >= 93,0 |
3.2. Contenuto di steroli totali (mg/kg)
Oli d'oliva vergini Olio d'oliva raffinato Olio d'oliva Olio di sansa di oliva grezzo Olio di sansa di oliva raffinato Olio di sansa di oliva |
) )>= 1000 ) >= 2500 >= 1800 >= 1600 |
* per gli oli di sansa di oliva è portato a <= 0,2
3.3. Composizione di acidi grassi per gascromatografia (% m/m di esteri metilici):
Acido miristico Acido palmitico Acido palmitoleico Acido eptadecanoico Acido eptadecenoico Acido stearico Acido oleico Acido linoleico Acido linolenico Acido arachico Acido gadoleico (eicosenoico) Acido beenico Acido lignocerico |
<= 0,05 7,5 - 20,0 0,3 - 3,5 <= 0,3 <= 0,3 0,5 - 5,0 55,0 - 83,0 3,5 - 21,0 <= 1,0 <= 0,6 <= 0,4 <= 0,2* <= 0,2 |
3.4. Contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 nei trigliceridi: contenuto massimo accettabile come somma degli acidi palmitico e stearico:
Oli d'oliva vergini Olio d'oliva raffinato Olio d'oliva Olio di sansa di oliva grezzo Olio di sansa di oliva raffinato Olio di sansa di oliva |
<= 1,5% <= 1,8% <= 1,8% <= 2,2% <= 2,2% <= 2,2% |
3.5. Contenuto d'insaponificabile
Oli d'oliva Oli di sansa di oliva |
<= 15 g/kg <= 30 g/kg |
* per gli oli di sansa di oliva è portato a <= 3
3.6. Scoperta dell'olio di sansa di oliva
Scoperta dell'olio di sansa di oliva
Olio d'oliva vergine lampante | Oli d'oliva vergini commestibili | Oli di oliva raffinati | Olio di oliva | |
Cere mg/kg C40+C42+C44+C46 |
<= 350 |
<= 250 |
<= 350 |
<= 350 |
Eritrodiolo + uvaolo/ steroli totali % |
<= 4,5 |
<= 4,5 |
<= 4,5 |
<= 4,5 |
3.7. Scoperta di oli di semi
Differenza massima tra il contenuto reale e il contenuto teorico di trigliceridi dell’ ECN 42:
Oli d'oliva vergini commestibili Olio d'oliva vergine lampante Olio d'oliva raffinato Olio d'oliva Olio di sansa di oliva grezzo Olio di sansa di oliva raffinato Olio di sansa di oliva |
0,2 0,3 0,3 0,3 0,6 0,5 0,5 |
3.8. Scoperta di oli vegetali raffinati
Scoperta di oli vegetali raffinati
stigmastadieni ppm | R1 | |
Oli d'oliva vergini commestibili Olio d'oliva vergine lampante Olio d'oliva raffinato Olio d'oliva Olio di sansa di oliva grezzo Olio di sansa di oliva raffinato Olio di sansa di oliva |
<= 0,15 <= 0,50 <= 50* <= 50* <= 5 <= 120* <= 120* |
>= 12 >= 12 * illimitato >= 10 >= 10 |
Il rapporto
R1 = stigmasta-3,5-diene / campesta-3,5-diene
deve essere applicato sugli oli dal contenuto di stigmastadieni superiore a 4 ppm.
3.9. Contenuto di acidi grassi trans
C18:1 T |
C18:2 T |
|
Oli d'oliva vergini commestibili Olio d'oliva vergine lampante Olio d'oliva raffinato Olio d'oliva Olio di sansa di oliva grezzo Olio di sansa di oliva raffinato Olio di sansa di oliva |
<= 0,05 |
<= 0,05 |
* limiti provvisori
4. CRITERI DI QUALITÀ
Limiti fissati per ciascun criterio ed ogni denominazione contengono i margini di errore del metodo raccomandato.
Tabella 1
5. ADDITIVI ALIMENTARI
5.1. Oli d'oliva vergini e olio di sansa di oliva grezzo: non si autorizza nessun additivo.
5.2. Olio d'oliva raffinato, olio d'oliva, olio di sansa di oliva raffinato e olio di sansa di oliva: alfatocoferolo autorizzato per restituire il tocoferolo naturale eliminato nel corso del trattamento di raffinazione.
Dose massima: 200 mg/kg di alfatocoferolo totale nel prodotto finale.
Oli d'oliva vergini e olio di sansa di oliva grezzo: non si autorizza nessun additivo. Olio d'oliva raffinato, olio d'oliva, olio di sansa di oliva raffinato e olio di sansa di oliva: alfatocoferolo autorizzato per restituire il tocoferolo naturale eliminato nel corso del trattamento di raffinazione.Dose massima: 200 mg/kg di alfatocoferolo totale nel prodotto finale.
6. CONTAMINANTI
Tabella 2
7. IGIENE
Si raccomanda che i prodotti destinati all'alimentazione umana previsti dalla presente Norma siano preparati conformemente alle disposizioni delle sezioni appropriate dei Principi generali di igiene alimentare raccomandati dalla Commissione del Codex Alimentarius (CAC/RCP 1-1969, Rev. 2 - 1985).
Si raccomanda che i prodotti destinati all'alimentazione umana previsti dalla presente Norma siano preparati conformemente alle disposizioni delle sezioni appropriate dei Principi generali di igiene alimentare raccomandati dalla Commissione del Codex Alimentarius (CAC/RCP 1-1969, Rev. 2 - 1985).
8. CONFEZIONE
Gli oli d'oliva e gli oli di sansa di oliva destinati al commercio internazionale devono essere confezionati in recipienti secondo i Principi generali di igiene alimentare raccomandati dalla Commissione del Codex Alimentarius (CAC/RCP 1-1969, Rev. 2 - 1985).
Questi recipienti possono essere:
8.1. cisterne, containers, tini, che permettano il trasporto alla rinfusa degli oli d'oliva e degli oli di sansa di oliva;
8.2. fusti metallici, in buono stato, stagni, le cui pareti interne dovrebbero essere ricoperte con vernice adeguata.
8.3. bidoni e latte metalliche litografati, nuovi, stagni, le cui pareti interne dovrebbero essere ricoperte con vernice adeguata;
8.4. bombole, bottiglie di vetro o di materiale macromolecolare adeguato.
9. TOLLERANZA DI RIEMPITURA DEI RECIPIENTI
Il volume occupato dal contenuto non dovrà in nessun caso essere inferiore al 90 per cento della capacità del recipiente, eccetto nel caso dei recipienti di latta dalla capacità pari o inferiore a 1 litro nei quali il volume occupato dal contenuto non dovrà in nessun caso essere inferiore all'80% della capacità del recipiente; la capacità corrisponde al volume di acqua distillata, a 20oC, che può contenere il recipiente interamente riempito.
10. ETICHETTE
Oltre alle disposizioni delle sezioni 2, 3, 7 e 8 della Norma generale Codex per le etichette delle derrate alimentari preimballate (CODEX STAN 1-1985, Rev.1 - 1991) e alle direttive applicabili alle derrate alimentari non destinate alla vendita diretta al consumatore devono essere applicate le disposizioni specifiche che diano le seguenti informazioni:
10.1. Sui recipienti destinati alla vendita diretta al consumatore
10.1.1. Nome del prodotto
L'etichetta di ciascun recipiente deve contenere il nome generico e la denominazione specifica del prodotto contenuto conforme in tutti i punti alle disposizioni pertinenti della presente Norma.
10.1.1.1. Denominazioni dell'olio d'oliva:
- Olio d'oliva vergine extra*
- Olio d'oliva vergine*
- Olio d'oliva vergine corrente*
- Olio d'oliva raffinato
- Olio d'oliva**
10.1.1.2. Denominazioni dell'olio di sansa di oliva:
- Olio di sansa di oliva raffinato
- Olio di sansa di oliva.
10.1.2. Acidità libera dell'olio
L'acidità libera dell'olio deve essere dichiarata sull'etichetta ed espressa in acido oleico in percento m/m o in gradi.
10.1.3. Contenuto netto
Il contenuto netto deve essere dichiarato secondo il sistema metrico (unità del "Sistema Internazionale") in peso o in volume.
10.1.4. Nome e indirizzo
Devono essere menzionati il nome e l'indirizzo del fabbricante, dell'imballatore, del distributore, dell'importatore, dell'esportatore o del venditore.
* olio che può avere anche il qualificativo "naturale"
** come specificazione del prodotto possono apparire nell' etichetta i qualificativi "puro" o "100% puro"
10.1.5. Paese di origine
Deve essere dichiarato il nome del paese di origine. Quando il prodotto subisce in un secondo paese una trasformazione o un ricondizionamento compreso in piccoli recipienti, deve essere considerato, per l'etichetta, come paese di origine il paese ove avviene questa trasformazione.
10.1.6. Indicazione di provenienza e denominazione di origine
10.1.6.1. Indicazione di provenienza
L'etichetta degli oli d'oliva vergini può menzionare l'indicazione della loro provenienza (paese, regione o luogo) quando questo diritto sia stato loro dato dal paese di origine e quando questi oli d'oliva vergini siano stati prodotti e condizionati, e siano originari esclusivamente del paese, della regione o del luogo menzionati.
Nell’etichetta la miscela di olio d’oliva raffinato con olio d’oliva vergine non può menzionare che l’indicazione di provenienza del paese esportatore.
10.1.6.2. Denominazione di origine
Nell'etichetta dell'olio di oliva vergine extra può menzionare la denominazione di origine (paese, regione o luogo) quando gli sia stata data e secondo le condizioni previste dal diritto del paese di origine e quando quest'olio d'oliva vergine extra sia stato prodotto e confezionato e sia originario esclusivamente del paese, della regione o del luogo menzionati.
10.1.7. Identificazione dei lotti
Ciascun recipiente deve portare un'iscrizione incisa o un contrassegno indelebile, in codice o no, che permetta di identificare l'officina di produzione e la partita.
10.1.8. Data e condizioni di deposito in magazzino
10.1.8.1. Data di confezione
La data di confezione deve essere indicata col mese e con l'anno in ordine numerico non codificato.
Nei paesi ove tale formula non si presti a confusione per il consumatore il mese può essere indicato in lettere. Quando il mese è dicembre, può impiegarsi l'indicazione "fine (anno)".
10.1.8.2. Data di durata minima
Per i prodotti preconfezionati destinati al consumatore finale, la data di durata minima (preceduta dalle parole "da consumare preferibilmente entro la fine del ...") deve essere indicata con il mese e l'anno in ordine numerico non codificato. Nei paesi ove tale formula non si presti a confusione per il consumatore il mese può essere indicato in lettere. Quando la durata del prodotto è fino a dicembre, può impiegarsi l'indicazione "fine (anno)".
Il tempo di durata non dovrà superare i dodici mesi dalla data di confezione. Questo termine può, comunque, essere di diciotto mesi per gli oli confezionati in recipienti metallici.
10.1.8.3. Istruzioni di deposito in magazzino
Se ne dipende la validità delle data di durata minima, dovrà essere indicata sull'etichetta qualsiasi indicazione particolare per il deposito in magazzino.
10.2. Sugli imballaggi di spedizione di oli destinati al consumo umano
Oltre alle indicazioni del punto 10.1., deve apparire la seguente menzione:
- numero e tipo di recipienti contenuti nell'imballaggio.
10.3. Sui recipienti che permettono il trasporto alla rinfusa degli oli d'oliva e degli oli di sansa di oliva
L'etichetta di ciascun recipiente deve contenere:
10.3.1. Nome del prodotto
Il nome del prodotto deve indicare la denominazione specifica del prodotto contenuto conforme in tutti i punti alle disposizioni della presente Norma.
10.3.2. Contenuto netto
Il contenuto netto deve essere menzionato secondo il sistema metrico (unità del "Sistema Internazionale") in peso o in volume.
10.3.3. Nome e indirizzo
Devono essere menzionati il nome e l'indirizzo del fabbricante, del distributore o dell'esportatore.
10.3.4. Paese di origine
Deve essere menzionato il nome del paese esportatore.
11. METODI DI ANALISI E DI CAMPIONATURA
I metodi di analisi e di campionatura appresso indicati sono metodi internazionali di arbitrato. Tali metodi dovranno essere impiegati nella loro ultima versione.
1.1. Campionatura
Secondo il metodo ISO n 5555, Grassi di origini animale e vegetale - Campionatura.
11.2. Preparazione del campione di prova
Secondo il metodo ISO n 661, Grassi di origine animale e vegetale - Preparazione del campione di prova.
11.3. Determinazione della composizione di acidi grassi
Secondo il metodo con colonna capillare ISO 5508, Analisi mediante gascromatografia degli esteri metilici di acidi grassi e ISO 5509, Preparazione degli esteri metilici di acidi grassi.
11.4. Determinazione del contenuto di insaponificabile
Secondo il metodo IUPAC n 2.401, Determinazione dell'insaponificabile, metodo all'ossido dietilico, o ISO 3596-1.
I risultati sono espressi in g d'insaponificabile il kg d'olio.
11.5. Scoperta dell'olio di sansa di oliva
Secondo i metodi:
- COI/T.20/Doc. n 18, Determinazione del contenuto di cere mediante gascromatografia con colonna capillare,
- IUPAC n 2.431, Determinazione del contenuto di eritrodiolo. Si raccomanda l'uso di colonne capillari.
11.6. Scoperta di oli di semi
Conformemente al metodo COI/T.20/Doc. n 20, Determinazione della differenza tra il contenuto reale e il contenuto teorico di trigliceridi con l'ECN 42. La purificazione previa degli oli deve essere realizzata secondo il metodo IUPAC n 2.507, Determinazione dei componenti polari nei grassi di frittura.
11.7. Scoperta di oli vegetali raffinati
Secondo i metodi:
- COI/T.20/Doc. n 11, Determinazione degli stigmastadieni negli oli vegetali
- COI/T.20/Doc. n 16, Determinazione degli stereni negli oli vegetali raffinati
11.8. Determinazione del contenuto di acidi grassi trans
Secondo il metodo COI/T.20/Doc. n 17, Determinazione degli acidi grassi trans isomeri mediante gascromatografia con colonna capillare.
11.9. Determinazione della composizione e del contenuto di steroli totali
Secondo il metodo COI/T.20/Doc. n 10, Determinazione della composizione e del contenuto di steroli mediante gascromatografia con colonna capillare.
11.10. Determinazione del contenuto di acidi grassi in posizione 2 nei trigliceridi
Secondo il metodo IUPAC n 2.210, Determinazione del contenuto di acidi grassi in posizione 2 nei trigliceridi o ISO 6800.
11.11. Determinazione delle caratteristiche organolettiche
Secondo il metodo COI/T.20/Doc. n 15, Valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine.
11.12. Determinazione dell'acidità libera
Secondo il metodo ISO 660, Determinazione dell'indice di acido e delll'acidità.
11.13. Determinazione dell'indice di perossido
Secondo il metodo IUPAC n 2.501, Determinazione dell'indice di perossido (IP) o il metodo ISO 3960.
11.14. Determinazione dell'assorbimento nell'ultravioletto
Secondo il metodo COI/T.20/Doc. n 19, Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto.
11.15. Determinazione dell'alfatocoferolo
Secondo il metodo IUPAC n 2.432, Identificazione e dosatura dei tocoferoli.
11.16. Determinazione del contenuto d'acqua e di sostanze volatili
Secondo il metodo IUPAC n 2.601, Determinazione del contenuto d'acqua e di sostanze volatili, o il metodo ISO 662.
11.17. Determinazione del contenuto di impurezze insolubili nell'etere di petrolio
Secondo il metodo IUPAC n 2.604, Determinazione del contenuto di impurezze insolubili o il metodo ISO 663.
11.18. Determinazione del punto d'infiammabilità
Secondo il metodo FOSFA Internazionale.
11.19. Scoperta di tracce metalliche
Secondo il metodo IUPAC n 2.631, Determinazione del rame, del ferro e del nickel negli oli e nei grassi mediante spettrofotometria di assorbimento atomico diretto su forno a grafite o ISO 8294.
11.20. Scoperta di tracce di solventi alogenati
Secondo il metodo COI/T.20/Doc. n 8/Corr. 1, Determinazione del tetracloroetilene negli oli d'oliva mediante gascromatografia.