REGOLAMENTO (CE) N. 1513/2001 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2001


che modifica il regolamento n. 136/66/CEE e il regolamento (CE) n. 1638/98, in ordine alla proroga
del regime di aiuto e alla strategia della qualità dell'olio di oliva

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare

l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando quanto segue:

 

(1) Con il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del

20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/

66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione

comune dei mercati nel settore dei grassi (3), sono state

adottate misure applicabili alle tre campagne di commercializzazione

1998/99, 1999/2000 e 2000/01. Tale

periodo di tre campagne era destinato a permettere alla

Commissione di raccogliere e analizzare le informazioni

necessarie per l'elaborazione nel corso del 2000 di una

proposta di riforma dell'organizzazione comune di tali

mercati da presentare al Consiglio. Le misure adottate

con il regolamento in questione hanno consentito di

apportare alcuni miglioramenti all'organizzazione

comune dei mercati, ma le informazioni e l'esperienza

acquisite nel corso delle prime due campagne in

questione non sono complete né sufficienti per permettere

alla Commissione di trarre conclusioni fondate e

definitive sull'organizzazione comune dei mercati nel

settore dei grassi da applicare a partire dal 1o novembre

2001.


(2) È necessario valutare i risultati del periodo transitorio

previsto nel 1998 dal regolamento (CE) n. 1638/98 e dal

regolamento (CE) n. 1639/98 del Consiglio, del 20 luglio

1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 2261/84 che

stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione

e alle organizzazioni di produttori di olio

d'oliva (4). Per conseguire tutti i risultati delle misure

attuate a partire dalla campagna di commercializzazione

1998/99 e per raccogliere le informazioni più dettagliate

sul settore e svolgere analisi più approfondite, appare

necessario prorogare fino al termine della campagna

2003/2004 l'applicazione delle disposizioni attualmente

in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento

n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966,

relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei

mercati nel settore dei grassi (5).


(3) Il sistema di controllo dell'aiuto concesso ai produttori

dipende in larga misura dall'esistenza e dal corretto

funzionamento del sistema di informazione geografica

(SIG) previsto dal regolamento (CE) n. 1638/98. Il

sistema SIG è uno strumento indispensabile per determinate

opzioni da esaminare in futuro ed è quanto meno

utile per le altre opzioni. È quindi opportuno disporre

fin d'ora che a partire dal 1o novembre 2003 il regime di

aiuti riguardi esclusivamente gli oliveti registrati in un

SIG di cui sia stato constatato il completamento.

 

(4) Dalle tendenze osservate sul mercato dell'olio di oliva

emerge la necessità di attuare una strategia concertata

volta al miglioramento della qualità del prodotto in

senso lato, compreso l'impatto ambientale, corredata tra

l'altro di incentivi per promuovere la ristrutturazione del

settore ed abbinata ad un adeguamento della classificazione

degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva.


(5) Per il corretto funzionamento del settore è opportuno

prevedere un regime volto a incoraggiare le organizzazioni

riconosciute di operatori a realizzare programmi di

miglioramento e di certificazione della qualità, oltre ad

attività volte a migliorare la gestione del settore e del

mercato dell'olio di oliva. Per l'adozione delle norme

particolareggiate di un tale regime, per la costituzione

delle organizzazioni e dei relativi programmi e per la

loro valutazione e il riconoscimento da parte degli Stati

membri appare necessario un periodo di circa un anno.

Per permettere l'attuazione quanto più rapida possibile

di attività concrete è opportuno quindi prevedere fin

d'ora i fondamenti del regime previsto a partire dal

1o novembre 2002.


(6) Le denominazioni e le definizioni degli oli di oliva e

degli oli di sansa di oliva sono talora insoddisfacenti e

possono creare confusioni per i consumatori e gli operatori

del settore. Tali difficoltà comportano turbative del

mercato che è opportuno evitare adottando nuove denominazioni

e definizioni e sostituendo a tal fine l'allegato

del regolamento n. 136/66/CEE.


(7) Gli oli di oliva vergini sono oli naturali: per tutelare tale

proprietà è opportuno escludere, per tali oli, l'impiego

di coadiuvanti di estrazione ad azione chimica o

biochimica.


(8) I progressi compiuti dai produttori e dai frantoi hanno

fatto salire il numero degli oli di oliva delle categorie

«vergine» e «extra vergine», a scapito degli oli delle categorie

«corrente» e «lampante». Per tener conto di tale

tendenza del mercato nella classificazione dell'olio di

oliva vergine e farne beneficiare i consumatori appare

opportuno ridurre l'acidità massima dell'olio di oliva

extra vergine e sopprimere la categoria dell'olio d'olio di

oliva vergine corrente, inglobandola nella categoria

dell'olio di oliva lampante.


(9) Il nome generico del prodotto «olio di oliva» attualmente

è utilizzato per denominare la categoria di olio di cui al

punto 3 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, la

quale corrisponde ad un taglio di olio di oliva raffinato e

di oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante. Questa

sovrapposizione può creare confusioni tali da indurre in

errore i consumatori poco informati e creare anche

turbative sul mercato. Di conseguenza è opportuno definire

il taglio in maniera precisa, senza comunque

sminuire il valore di tale categoria le cui qualità peculiari

sono apprezzate da una parte consistente del mercato.


(10) Poiché i progressi compiuti dall'industria della raffinazione

lo permettono, è opportuno adattare la definizione

degli oli di oliva raffinati riducendone l'acidità massima.


(11) È necessario includere nella definizione di olio di sansa

di oliva greggio gli oli ottenuti con mezzi meccanici e gli

oli che corrispondono, ad eccezione di determinate

caratteristiche, all'olio di oliva lampante, il quale

presenta alcune caratteristiche tipiche dell'olio di sansa

di oliva greggio.


(12) Per permettere l'adeguamento del settore occorre prevedere

un periodo transitorio di due anni prima di rendere

obbligatoria, in linea di massima, l'applicazione delle

nuove denominazioni e definizioni.


(13) Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento n.

136/66/CEE devono essere adottate conformemente alla

decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno

1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze

di esecuzione conferite alla Commissione (6),

 


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Articolo 1


Il regolamento n. 136/66/CEE è modificato come segue:


1) All'articolo 4, paragrafo 2, i termini «le campagne di

commercializzazione 1998/99, 1999/2000 e 2000/01»

sono sostituiti dai termini «le campagne di commercializzazione

1998/99 — 2003/2004».


2) All'articolo 5:

a) al paragrafo 2, i termini «le campagne di commercializzazione

1998/99, 1999/2000 e 2000/01» sono sostituiti

dai termini «campagne di commercializzazione 1998/99

— 2003/2004»;


b) al paragrafo 9, primo comma, i termini «volte a migliorare

la qualità della produzione oleicola» sono sostituiti

dai termini «volte a migliorare la qualità della produzione

dell'olio di oliva e delle olive da tavola»;


c) al paragrafo 9, secondo comma,


i) i termini «le campagne di commercializzazione 1998/

99, 1999/2000 e 2000/01» sono sostituiti dai termini

«le campagne di commercializzazione 1998/99 —

2003/2004»;


ii) i termini «produttori di olio d'oliva» dai termini

«produttori di olio d'oliva e di olive da tavola.»


3) All'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, secondo comma, i

termini «le campagne di commercializzazione 1998/99,

1999/2000 e 2000/01» sono sostituiti dai termini «le

campagne di commercializzazione 1998/99 — 2003/

2004».


4) L'articolo 37 è soppresso.


5) Il testo dell'articolo 38 è sostituito dal seguente:


«Articolo 38


1. La Commissione è assistita da un “comitato di

gestione per i grassi” (in appresso denominato “il Comitato”).


2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente articolo, si

applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione

1999/468/CE è fissato a un mese.


3. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.»


6) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

 

 

Articolo 2


Il regolamento (CE) n. 1638/98 è modificato nel modo

seguente:


1) All'articolo 2:


a) al paragrafo 1, primo comma, i termini «campagne

1998/99, 1999/2000 e 2000/2001» sono sostituiti dai

termini «campagne di commercializzazione 1998/99 —

2002/2003»;


b) al paragrafo 2, secondo comma, i termini «tre campagne

1998/99, 1999/2000 e 2000/2001» sono sostituiti dai

termini «campagne di commercializzazione 1998/99 —

2002/2003» e


c) al paragrafo 4, i termini «campagne di commercializzazione

1998/99, 1999/2000 e 2000/01» sono sostituiti

dai termini «campagne di commercializzazione 1998/99

— 2002/2003».


2) È inserito il seguente articolo:


«Articolo 2 bis

A decorrere dal 1o novembre 2003 gli olivi e le corrispondenti

superfici che non siano registrati in un sistema di

informazione geografica costituito a norma dell'articolo 2

del presente regolamento, nonché la rispettiva produzione

di olio di oliva non conferiranno ai produttori di olive alcun

diritto all'aiuto alla produzione di olio di oliva nell'ambito

dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei

grassi.»


3) All'articolo 3, paragrafo 2, i termini «nel 2000» sono sostituiti

dai termini «nel 2003», e la data del «1o novembre 2001» è sostituita dalla data del «1o novembre 2004».

IT Gazzetta ufficiale delle L 201/6 Comunità europee 26.7.2001


4) È inserito il seguente articolo:


«Articolo 4 bis

1. Nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati

nel settore dei grassi in vigore al 1o novembre 2002, gli

Stati membri produttori di olio di oliva potranno riservare,

entro certi limiti, una quota degli aiuti eventualmente

previsti a favore dei produttori di olio di oliva e/o di olive

da tavola, al finanziamento comunitario di programmi di

attività elaborati da organizzazioni di produttori riconosciute,

organizzazioni interprofessionali riconosciute o altre

organizzazioni di operatori riconosciute o dalle loro unioni

in uno o più dei seguenti settori:


a) follow-up e gestione amministrativa del settore e del

mercato dell'olio di oliva e delle olive da tavola;


b) miglioramento dell'impatto ambientale dell'oleicoltura;


c) miglioramento della qualità della produzione di olio di

oliva e di olive da tavola;


d) sistema di tracciabilità, certificazione e tutela della qualità

dell'olio di oliva e delle olive da tavola, sotto l'autorità

delle amministrazioni nazionali.


2. Ai fini del presente articolo per “organizzazioni interprofessionali

riconosciute” si intendono persone giuridiche

che:


— sono costituite da rappresentanti delle attività economiche

connesse con la produzione e/o il commercio e/o

la trasformazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo

2, lettere c) e d), del regolamento n. 136/66/CEE,


— sono istituite su iniziativa di tutte o di alcune delle

organizzazioni o delle unioni che le costituiscono,


— sono state riconosciute nello Stato membro in cui

operano.


3. I limiti di cui al paragrafo 1 sono fissati al fine di

prevenire l'insorgere di distorsioni del mercato:


— dal Consiglio su proposta della Commissione, sull'insieme

delle attività interessate e successivamente,


— dalla Commissione, per ciascuno dei settori di cui al

paragrafo 1, secondo la procedura di gestione prevista

dall'articolo 4 della decisione 1999/468/CE.

Entro i limiti fissati, il finanziamento comunitario dei

programmi di attività di cui al paragrafo 1 sarà al massimo

pari alla quota degli aiuti riservata dallo Stato membro

interessato. Tale finanziamento riguarda spese ammissibili

fino a un massimo del:


— 100 % per le attività nei settori di cui alle lettere a) e b),


— 100 % per gli investimenti in attività fisse e 75 % per le

altre attività nel settore di cui alla lettera c),


— 50 % per le attività nel settore di cui alla lettera d).

Il finanziamento complementare sarà a carico del rispettivo

Stato membro, tenendo conto di una partecipazione finanziaria

degli operatori, obbligatoria per le attività nei settori

di cui alle lettere c) e d) del paragrafo 1, e pari al 25 %

almeno nei settori di cui alla lettera d).


4. Secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento

n. 136/66/CEE, la Commissione stabilisce:


a) le condizioni di riconoscimento delle organizzazioni di

operatori e delle loro unioni;


b) i tipi di attività dei programmi ammissibili per i quattro

settori di cui al paragrafo 1;


c) le procedure di approvazione dei programmi da parte

degli Stati membri;


d) le misure relative ai controlli e alle sanzioni;


e) le altre modalità eventualmente necessarie per la rapida

attuazione dei programmi suddetti a partire dal

1o novembre 2002.»


5) All'articolo 5, primo comma, la data del «1o novembre

2001» è sostituita dalla data del «1o novembre 2004».

 

 

 

Articolo 3

 

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno

successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità

europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2001. Tuttavia, il

disposto dell'articolo 1, punto 6, (sostituzione dell'allegato del

regolamento n. 136/66/CEE) si applica unicamente a decorrere

dal 1o novembre 2003, ad eccezione del punto 4 dell'allegato

in questione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in

ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A.    NEYTS-UYTTEBROECK

 

Segue: Allegato del Regolamento CE N 1513/2001 - DESCRIZIONI e DEFINIZIONI di OLI DI OLIVA e di SANSA 

 

 

(1) Parere emesso il 17 maggio 2001, non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale.
(2) Parere emesso il 30 maggio 2001, non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale.
(3) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.
(4) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38.
(5) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 2862/2000 (GU L 328 del
23.12.2000, pag. 2).
(6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.