REGOLAMENTO (CE) N. 1513/2001 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2001
che modifica il regolamento n. 136/66/CEE e il regolamento (CE) n. 1638/98, in ordine alla proroga
del regime di aiuto e alla strategia della qualità dell'olio di oliva
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
considerando quanto segue:
(1) Con il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del
20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/
66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei grassi (3), sono state
adottate misure applicabili alle tre campagne di commercializzazione
1998/99, 1999/2000 e 2000/01. Tale
periodo di tre campagne era destinato a permettere alla
Commissione di raccogliere e analizzare le informazioni
necessarie per l'elaborazione nel corso del 2000 di una
proposta di riforma dell'organizzazione comune di tali
mercati da presentare al Consiglio. Le misure adottate
con il regolamento in questione hanno consentito di
apportare alcuni miglioramenti all'organizzazione
comune dei mercati, ma le informazioni e l'esperienza
acquisite nel corso delle prime due campagne in
questione non sono complete né sufficienti per permettere
alla Commissione di trarre conclusioni fondate e
definitive sull'organizzazione comune dei mercati nel
settore dei grassi da applicare a partire dal 1o novembre
2001.
(2) È necessario valutare i risultati del periodo transitorio
previsto nel 1998 dal regolamento (CE) n. 1638/98 e dal
regolamento (CE) n. 1639/98 del Consiglio, del 20 luglio
1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 2261/84 che
stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione
e alle organizzazioni di produttori di olio
d'oliva (4). Per conseguire tutti i risultati delle misure
attuate a partire dalla campagna di commercializzazione
1998/99 e per raccogliere le informazioni più dettagliate
sul settore e svolgere analisi più approfondite, appare
necessario prorogare fino al termine della campagna
2003/2004 l'applicazione delle disposizioni attualmente
in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento
n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966,
relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei grassi (5).
(3) Il sistema di controllo dell'aiuto concesso ai produttori
dipende in larga misura dall'esistenza e dal corretto
funzionamento del sistema di informazione geografica
(SIG) previsto dal regolamento (CE) n. 1638/98. Il
sistema SIG è uno strumento indispensabile per determinate
opzioni da esaminare in futuro ed è quanto meno
utile per le altre opzioni. È quindi opportuno disporre
fin d'ora che a partire dal 1o novembre 2003 il regime di
aiuti riguardi esclusivamente gli oliveti registrati in un
SIG di cui sia stato constatato il completamento.
(4) Dalle tendenze osservate sul mercato dell'olio di oliva
emerge la necessità di attuare una strategia concertata
volta al miglioramento della qualità del prodotto in
senso lato, compreso l'impatto ambientale, corredata tra
l'altro di incentivi per promuovere la ristrutturazione del
settore ed abbinata ad un adeguamento della classificazione
degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva.
(5) Per il corretto funzionamento del settore è opportuno
prevedere un regime volto a incoraggiare le organizzazioni
riconosciute di operatori a realizzare programmi di
miglioramento e di certificazione della qualità, oltre ad
attività volte a migliorare la gestione del settore e del
mercato dell'olio di oliva. Per l'adozione delle norme
particolareggiate di un tale regime, per la costituzione
delle organizzazioni e dei relativi programmi e per la
loro valutazione e il riconoscimento da parte degli Stati
membri appare necessario un periodo di circa un anno.
Per permettere l'attuazione quanto più rapida possibile
di attività concrete è opportuno quindi prevedere fin
d'ora i fondamenti del regime previsto a partire dal
1o novembre 2002.
(6) Le denominazioni e le definizioni degli oli di oliva e
degli oli di sansa di oliva sono talora insoddisfacenti e
possono creare confusioni per i consumatori e gli operatori
del settore. Tali difficoltà comportano turbative del
mercato che è opportuno evitare adottando nuove denominazioni
e definizioni e sostituendo a tal fine l'allegato
del regolamento n. 136/66/CEE.
(7) Gli oli di oliva vergini sono oli naturali: per tutelare tale
proprietà è opportuno escludere, per tali oli, l'impiego
di coadiuvanti di estrazione ad azione chimica o
biochimica.
(8) I progressi compiuti dai produttori e dai frantoi hanno
fatto salire il numero degli oli di oliva delle categorie
«vergine» e «extra vergine», a scapito degli oli delle categorie
«corrente» e «lampante». Per tener conto di tale
tendenza del mercato nella classificazione dell'olio di
oliva vergine e farne beneficiare i consumatori appare
opportuno ridurre l'acidità massima dell'olio di oliva
extra vergine e sopprimere la categoria dell'olio d'olio di
oliva vergine corrente, inglobandola nella categoria
dell'olio di oliva lampante.
(9) Il nome generico del prodotto «olio di oliva» attualmente
è utilizzato per denominare la categoria di olio di cui al
punto 3 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, la
quale corrisponde ad un taglio di olio di oliva raffinato e
di oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante. Questa
sovrapposizione può creare confusioni tali da indurre in
errore i consumatori poco informati e creare anche
turbative sul mercato. Di conseguenza è opportuno definire
il taglio in maniera precisa, senza comunque
sminuire il valore di tale categoria le cui qualità peculiari
sono apprezzate da una parte consistente del mercato.
(10) Poiché i progressi compiuti dall'industria della raffinazione
lo permettono, è opportuno adattare la definizione
degli oli di oliva raffinati riducendone l'acidità massima.
(11) È necessario includere nella definizione di olio di sansa
di oliva greggio gli oli ottenuti con mezzi meccanici e gli
oli che corrispondono, ad eccezione di determinate
caratteristiche, all'olio di oliva lampante, il quale
presenta alcune caratteristiche tipiche dell'olio di sansa
di oliva greggio.
(12) Per permettere l'adeguamento del settore occorre prevedere
un periodo transitorio di due anni prima di rendere
obbligatoria, in linea di massima, l'applicazione delle
nuove denominazioni e definizioni.
(13) Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento n.
136/66/CEE devono essere adottate conformemente alla
decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze
di esecuzione conferite alla Commissione (6),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento n. 136/66/CEE è modificato come segue:
1) All'articolo 4, paragrafo 2, i termini «le campagne di
commercializzazione 1998/99, 1999/2000 e 2000/01»
sono sostituiti dai termini «le campagne di commercializzazione
1998/99 — 2003/2004».
2) All'articolo 5:
a) al paragrafo 2, i termini «le campagne di commercializzazione
1998/99, 1999/2000 e 2000/01» sono sostituiti
dai termini «campagne di commercializzazione 1998/99
— 2003/2004»;
b) al paragrafo 9, primo comma, i termini «volte a migliorare
la qualità della produzione oleicola» sono sostituiti
dai termini «volte a migliorare la qualità della produzione
dell'olio di oliva e delle olive da tavola»;
c) al paragrafo 9, secondo comma,
i) i termini «le campagne di commercializzazione 1998/
99, 1999/2000 e 2000/01» sono sostituiti dai termini
«le campagne di commercializzazione 1998/99 —
2003/2004»;
ii) i termini «produttori di olio d'oliva» dai termini
«produttori di olio d'oliva e di olive da tavola.»
3) All'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, secondo comma, i
termini «le campagne di commercializzazione 1998/99,
1999/2000 e 2000/01» sono sostituiti dai termini «le
campagne di commercializzazione 1998/99 — 2003/
2004».
4) L'articolo 37 è soppresso.
5) Il testo dell'articolo 38 è sostituito dal seguente:
«Articolo 38
1. La Commissione è assistita da un “comitato di
gestione per i grassi” (in appresso denominato “il Comitato”).
2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente articolo, si
applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione
1999/468/CE è fissato a un mese.
3. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.»
6) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 1638/98 è modificato nel modo
seguente:
1) All'articolo 2:
a) al paragrafo 1, primo comma, i termini «campagne
1998/99, 1999/2000 e 2000/2001» sono sostituiti dai
termini «campagne di commercializzazione 1998/99 —
2002/2003»;
b) al paragrafo 2, secondo comma, i termini «tre campagne
1998/99, 1999/2000 e 2000/2001» sono sostituiti dai
termini «campagne di commercializzazione 1998/99 —
2002/2003» e
c) al paragrafo 4, i termini «campagne di commercializzazione
1998/99, 1999/2000 e 2000/01» sono sostituiti
dai termini «campagne di commercializzazione 1998/99
— 2002/2003».
2) È inserito il seguente articolo:
«Articolo 2 bis
A decorrere dal 1o novembre 2003 gli olivi e le corrispondenti
superfici che non siano registrati in un sistema di
informazione geografica costituito a norma dell'articolo 2
del presente regolamento, nonché la rispettiva produzione
di olio di oliva non conferiranno ai produttori di olive alcun
diritto all'aiuto alla produzione di olio di oliva nell'ambito
dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei
grassi.»
3) All'articolo 3, paragrafo 2, i termini «nel 2000» sono sostituiti
dai termini «nel 2003», e la data del «1o novembre 2001» è sostituita dalla data del «1o novembre 2004».
IT Gazzetta ufficiale delle L 201/6 Comunità europee 26.7.2001
4) È inserito il seguente articolo:
«Articolo 4 bis
1. Nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati
nel settore dei grassi in vigore al 1o novembre 2002, gli
Stati membri produttori di olio di oliva potranno riservare,
entro certi limiti, una quota degli aiuti eventualmente
previsti a favore dei produttori di olio di oliva e/o di olive
da tavola, al finanziamento comunitario di programmi di
attività elaborati da organizzazioni di produttori riconosciute,
organizzazioni interprofessionali riconosciute o altre
organizzazioni di operatori riconosciute o dalle loro unioni
in uno o più dei seguenti settori:
a) follow-up e gestione amministrativa del settore e del
mercato dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
b) miglioramento dell'impatto ambientale dell'oleicoltura;
c) miglioramento della qualità della produzione di olio di
oliva e di olive da tavola;
d) sistema di tracciabilità, certificazione e tutela della qualità
dell'olio di oliva e delle olive da tavola, sotto l'autorità
delle amministrazioni nazionali.
2. Ai fini del presente articolo per “organizzazioni interprofessionali
riconosciute” si intendono persone giuridiche
che:
— sono costituite da rappresentanti delle attività economiche
connesse con la produzione e/o il commercio e/o
la trasformazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo
2, lettere c) e d), del regolamento n. 136/66/CEE,
— sono istituite su iniziativa di tutte o di alcune delle
organizzazioni o delle unioni che le costituiscono,
— sono state riconosciute nello Stato membro in cui
operano.
3. I limiti di cui al paragrafo 1 sono fissati al fine di
prevenire l'insorgere di distorsioni del mercato:
— dal Consiglio su proposta della Commissione, sull'insieme
delle attività interessate e successivamente,
— dalla Commissione, per ciascuno dei settori di cui al
paragrafo 1, secondo la procedura di gestione prevista
dall'articolo 4 della decisione 1999/468/CE.
Entro i limiti fissati, il finanziamento comunitario dei
programmi di attività di cui al paragrafo 1 sarà al massimo
pari alla quota degli aiuti riservata dallo Stato membro
interessato. Tale finanziamento riguarda spese ammissibili
fino a un massimo del:
— 100 % per le attività nei settori di cui alle lettere a) e b),
— 100 % per gli investimenti in attività fisse e 75 % per le
altre attività nel settore di cui alla lettera c),
— 50 % per le attività nel settore di cui alla lettera d).
Il finanziamento complementare sarà a carico del rispettivo
Stato membro, tenendo conto di una partecipazione finanziaria
degli operatori, obbligatoria per le attività nei settori
di cui alle lettere c) e d) del paragrafo 1, e pari al 25 %
almeno nei settori di cui alla lettera d).
4. Secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento
n. 136/66/CEE, la Commissione stabilisce:
a) le condizioni di riconoscimento delle organizzazioni di
operatori e delle loro unioni;
b) i tipi di attività dei programmi ammissibili per i quattro
settori di cui al paragrafo 1;
c) le procedure di approvazione dei programmi da parte
degli Stati membri;
d) le misure relative ai controlli e alle sanzioni;
e) le altre modalità eventualmente necessarie per la rapida
attuazione dei programmi suddetti a partire dal
1o novembre 2002.»
5) All'articolo 5, primo comma, la data del «1o novembre
2001» è sostituita dalla data del «1o novembre 2004».
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2001. Tuttavia, il
disposto dell'articolo 1, punto 6, (sostituzione dell'allegato del
regolamento n. 136/66/CEE) si applica unicamente a decorrere
dal 1o novembre 2003, ad eccezione del punto 4 dell'allegato
in questione.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2001.
Per il Consiglio
Il Presidente
A. NEYTS-UYTTEBROECK