Valle del Belice (DOP) Reg. CE n. 1486 del 20.08.04 (GUCE L. 273 del 21.08.04)
Disciplinare di produzione dell’olio extravergine di oliva a Denominazione di Origine Protetta “Valle del Belice”
Art. 1
Denominazione
La denominazione di origine protetta «Valle del Belice» è riservata all’olio extravergine di oliva che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento CEE 2031/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2
Zona di produzione
La D.O.P. «Valle del Belice» è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalla molitura delle olive prodotte negli oliveti ricadenti nei territori dei comuni di Castelvetrano, Campobello di Mazara, Partanna, Poggioreale, Salaparuta e Santa Ninfa.
Art. 3
Varietà di olivo
La cultivar che concorre principalmente alla produzione dell’olio D.O.P. extravergine di oliva «Valle del Belice» è la «Nocellara del Belice», cultivar a duplice attitudine, che è presente negli impianti tradizionali per almeno il 70%. Le altre cultivar, che concorrono alla composizione dell’olio extravergine D.O.P., sono quelle coltivate nell’areale di produzione ed in particolare: la Giarraffa, la Biancolilla, la Cerasuola, la Buscionetto, la Santagatese, l’Ogliarola Messinese ed altre cultivar minori. Singolarmente o complessivamente esse non potranno superare il 30%. I nuovi impianti dovranno rispettare la composizione varietale sopra descritta.
Art. 4
Caratteristiche pedo-climatiche
Art. 5
Caratteristiche di coltivazione
Art. 6
Art. 7
Art. 8