Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Caratteristiche pedo-climatiche
Il clima della zona è di tipo mediterraneo, caratterizzato da inverni miti ed estati calde. Le temperature massime del periodo 1972-94 superano spesso i 32 °C (con punte di 40 °C) e si verificano nei mesi di Luglio e di Agosto, con maggiore frequenza in Luglio. La media delle temperature minime, verificatesi nel periodo 1972-94, è di 24 °C. Nei mesi invernali la temperatura minima scende sotto i 10°C per più giorni. Le escursioni termiche non sono tali da provocare danni alla cultura; generalmente non si verificano eventi meteorici eccezionali, tranne qualche grandinata di breve durata. Le precipitazioni sono distribuite irregolarmente e concentrate in pochi mesi, principalmente in autunno ed in inverno. L’areale della Valle del Belice è caratterizzato da ben cinque mesi di siccità e i mesi più asciutti sono Giugno, Luglio e Agosto. La piovosità si attesta tra i 500 e i 700 mm/anno. L’irrigazione nella zona e’ quindi da considerare utile per la coltura. La ventosità e’ piuttosto forte e persistente, sia in autunno/inverno che in primavera/estate. I terreni della zona di produzione dell’olio extravergine di oliva D.O.P. «Valle del Belice» manifestano, dal punto di vista pedologico, una nota comune rappresentata dalla presenza di suoli bruni più o meno lisciviati associati con le terre rosse nelle aree litoranee (unità 29 della carta dei suoli della Sicilia) e con i suoli vertici, regosuoli e litosuoli nelle aree interne (unità 11, 12, 13 e 16 della carta dei suoli della Sicilia).
Art. 5
Caratteristiche di coltivazione
Negli impianti in produzione devono essere effettuate le tradizionali cure colturali: lavorazioni meccaniche del terreno, la concimazione di produzione, le cure fitosanitarie del tipo integrato o biologico, la potatura di produzione annuale, l’irrigazione semplice e/o la fertirrigazione nelle zone irrigue, nonché, tutte le altre pratiche colturali compatibili con i moderni indirizzi agronomici. La raccolta delle olive è effettuata a mano (brucatura) e/o con strumenti agevolatori a partire dal mese di ottobre e non oltre il mese di dicembre. E’ consentito l’impiego di macchine per la raccolta agevolata e/o meccanica, a condizione che durante l’operazione sia evitato il contatto delle drupe con il terreno. E’ vietato l’impiego di cascolanti. Le olive raccolte sono conservate in modo tale da garantire la qualità del prodotto all’atto della trasformazione. E’ comunque vietato il trasporto e la conservazione delle olive in sacchi di qualsiasi materiale. Le olive sono conservate in ambienti freschi ed aerati fino alla fase di molitura e molite entro due giorni dalla raccolta. La produzione massima di olive conseguibile nell’annata di carica da un oliveto specializzato è di 100 quintali per ettaro. Se l’oliveto è in promiscuo (vite-olivo e altre associazioni), la produzione massima non potrà superare i 60 kg per pianta. Negli oliveti intensivi specializzati sono consentite produzioni superiori a 100 quintali per ettaro in accordo con gli attuali dati sperimentali. La resa massima ammissibile in olio è fissata fino al 23%.
Art. 6
Art. 7
Art. 8