Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Caratteristiche pedo-climatiche
Art. 5
Caratteristiche di coltivazione
Art. 6
Modalità di oleificazione
L’oleificazione delle olive destinate alla produzione di olio D.O.P., deve essere effettuata con tutti i sistemi di estrazione meccanica rispondenti ai requisiti di legge ed atti a mantenere la qualità originale. Le operazioni di oleificazione delle olive destinate alla produzione di olio D.O.P. «Valle del Belice» devono essere effettuate in impianti di molitura posti nel territorio dei comuni ricadenti nell’ambito della zona di cui all’art. 2. I frantoi devono disporre di opportuni dispositivi per il lavaggio e la defogliazione cui sottoporre obbligatoriamente le drupe. E’ vietata la pratica di ripasso delle paste estratte. Le paste lavorare non devono superare, comunque, i 30 °C verificabili mediante opportuni strumenti di controllo. La conservazione dell’olio deve essere effettuata in ambienti che consentano il mantenimento delle temperature costanti al variare delle stagioni e al riparo da aria e luce. L’olio deve essere conservato in recipienti a norma di legge.
Art. 7
Caratteristiche al consumo
L’olio D.O.P. deve rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, ai parametri previsti dal regolamento CEE 2568/91 e successive aggiunte e modificazioni, e inoltre deve presentare le seguenti caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche:
panel test (punteggio): \geq 7 o comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti;
acidità massima, espressa in % acido oleico \leq = 0,5%;
perossidi \leq= 12 meq/kg;
polifenoli \geq= 100 ppm;
sapore: fruttato da medio ad intenso;
sensazione di amaro: da leggero ad intenso;
sensazione di piccante: da leggero ad intenso;
odore: fruttato di oliva da acerbo a maturo;
colore: da verde a giallo con riflessi verdognoli.
Art. 8
Designazione e presentazione
Alla denominazione di origine protetta di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». E’ consentito l’uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
L’uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell’azienda olivicola o nell’associazione di aziende olivicole o nell’impresa olivicola, situate nell’area di produzione, è consentito solo se il prodotto e’ stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell’azienda. L’olio D.O.P. deve essere confezionato e commercializzato in recipienti a norma di legge. La capacità di ogni confezione non potrà essere superiore a litri cinque. La confezione dovrà recare un’etichetta principale così come previsto dalla legislazione vigente.