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Designazione olio dop Val di Mazara

Art. 1

Denominazione

Art. 2

Varietà di olivo

Art. 3

Zona di produzione

Art. 4

Caratteristiche di coltivazione

Art. 5

Modalità di oleificazione

Art. 6

Caratteristiche al consumo

1. L’olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta “Val di Mazara” all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo oro con sfumature di verde intenso;
odore: di fruttato e a volte anche di mandorla;
sapore: fruttato, vellutato con retrogusto dolce;
punteggio minimo al panel test: > = 6,5;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
numero perossidi: < = 11;
K232: < = 2,10;
K270: < = 0,15;
Delta K: < = 0,005;
acido linolenico: < = 0,9%;
acido linoleico: < = 10%.
2. Altri parametri chimico fisici non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.
3. In ogni campagna oleicola il consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi dell’olio a denominazione di origine protetta “Val di Mazara” da utilizzare come standard di riferimento per l’esecuzione dell’esame organolettico.

Art. 7

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.
2. È vietato l’uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell’area di produzione di cui all’art. 3.
3. È tuttavia consentito l’uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente su nomi geografici ed in particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine protetta.
4. L’uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell’azienda olivicola o nell’associazione di aziende olivicole o nell’impresa oleicola situate nell’area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell’azienda e se l’oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell’azienda medesima.
5. Il nome della denominazione di origine protetta “Val di Mazara” deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell’etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.
6. I recipienti in cui è confezionato l’olio extravergine di oliva extravergine “Val di Mazara” ai fini dell’immissione non devono essere di capacità superiore a litri 5 in vetro o in banda stagnata.
7. È obbligatoria l’indicazione in etichetta dell’anno della campagna oleicola di produzione delle olive da cui l’olio è ottenuto.