Val di Mazara (DOP) Reg. CE n. 138 del 24.01.01 (GUCE L. 23 del 25.01.01)
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
Art. 1
Denominazione
La denominazione di origine protetta “Val di Mazara” è riservata all’olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2
Varietà di olivo
La denominazione di origine protetta “Val di Mazara” deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente negli oliveti, per almeno il 90%: Biancolilla, Nocellara del Belice, Cerasuola. Possono, altresì, concorrere in misura non superiore al 10% altre varietà presenti nella zona come “Ogliarola Messinese”, “Giaraffa” e “Santagatese” o eventualmente piccole percentuali di altre cultivar tipiche locali.
Art. 3
Zona di produzione
Le olive destinate alla produzione dell’olio di oliva extravergine della denominazione di origine protetta “Val di Mazara” devono essere prodotte, nell’ambito delle province di Palermo ed Agrigento, nei territori olivati idonei alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione, che comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni: provincia di Palermo: tutti i comuni; provincia di Agrigento: l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Montevago, Ribera, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita del Belice, Sciacca, Villafranca Sicula. La zona predetta è delimitata in cartografia 1:25.000.
Art. 4
Caratteristiche di coltivazione
Art. 5
Art. 6
Art. 7