
La soglia sull’olio residuo e la distanza dai sansifici riaprono il confronto sulla gestione della sansa. Al centro ci sono gli incentivi al biometano avanzato e la possibilità concreta di recuperare altro olio.
La gestione della sansa bifasica torna al centro del dibattito della filiera olivicola. L’Allegato A «Precisazioni sulle materie prime» del GSE, approvato il 30 aprile 2026 e pubblicato il 6 agosto 2026, introduce un limite del 4% di olio residuo sulla sostanza secca per il suo impiego nel circuito incentivato del biometano avanzato, quando il frantoio si trova a meno di 70 chilometri dal sansificio più vicino. Per provenienze da frantoi distanti più di 70 chilometri, lo stesso documento consente anche l’uso della sansa senza richiamare la soglia del 4%. La nota 1 richiede al produttore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da trasmettere al GSE e la conservazione, per ciascun fornitore, dei certificati di analisi di laboratori accreditati.
La questione riguarda il valore economico di ciò che resta dopo l’estrazione: materia prima per recuperare olio di sansa oppure risorsa per produrre energia. Stabilire quando privilegiare una destinazione rispetto all’altra richiede di considerare anche la capacità effettiva degli impianti di ricevere e lavorare il materiale.
Perché la sansa è al centro del confronto
La sansa vergine è il residuo della lavorazione meccanica delle olive e contiene ancora olio recuperabile. Nei processi a due fasi trattiene una maggiore quantità d’acqua rispetto alla sansa ottenuta nei sistemi a tre fasi. I sansifici possono estrarne olio di sansa grezzo, destinato alla successiva raffinazione; la sansa esausta è invece il residuo dopo questa lavorazione.
Questa differenza spiega il conflitto sulle agevolazioni energetiche: incentivare una materia che conserva possibilità di recupero alimentare può modificare la concorrenza fra chi estrae altro olio e chi produce biometano. Il Consiglio di Stato ha affrontato proprio questo problema nella sentenza n. 5639 del 30 giugno 2025, insieme alla pronuncia n. 5642 della stessa data richiamata dal GSE.
Il 4% sulla sostanza secca: cosa significa
Il dato più importante è la base di calcolo. Il 4% sulla sostanza secca non corrisponde al 4% sul peso della sansa appena uscita dal frantoio. L’acqua viene esclusa dal denominatore: la percentuale descrive quanto olio resta nella parte non acquosa.
Un esempio puramente matematico aiuta a capire la differenza. In 100 chilogrammi di sansa con il 70% di umidità ci sono 30 chilogrammi di sostanza secca. Il 4% di quei 30 chilogrammi equivale a 1,2 chilogrammi di olio, cioè all’1,2% del peso iniziale. Se invece l’olio fosse il 4% sul peso umido, quei 4 chilogrammi rappresenterebbero circa il 13,3% della sostanza secca.
Confondere i due valori porta quindi a valutazioni molto diverse sull’efficienza estrattiva e sull’ammissibilità della materia prima.
Le preoccupazioni dei frantoi
Obiezioni di FOA, Filiera Olearia Associati, e del presidente Michele Librandi: la soglia sarebbe difficilmente raggiungibile nelle normali condizioni di lavorazione. L’associazione segnala soprattutto il rischio che un sansificio vicino non ritiri la sansa per insufficiente capacità di stoccaggio, mentre il residuo oleoso ne ostacola la destinazione al biometano incentivato.
È una criticità denunciata dall’associazione, da distinguere da una dimostrazione generale dell’impossibilità tecnica di rispettare il 4%. Il tema operativo resta però rilevante: la vicinanza di un sansificio non dimostra, da sola, la disponibilità concreta al ritiro durante la campagna olearia.
Le sentenze e il principio dell’uso a cascata
Con la sentenza n. 5639/2025, il Consiglio di Stato ha annullato la parte del precedente Allegato A del GSE relativa all’ammissione al double counting delle sanse bifasiche, umide e della sansa in generale, rilevando un’insufficiente istruttoria.
I giudici hanno richiesto di valutare le possibilità reali degli usi non energetici: domanda di mercato, capacità dei sansifici, caratteristiche della materia e sostenibilità economica e ambientale. La pronuncia lascia spazio a nuove decisioni amministrative fondate su questi accertamenti.
Il principio dell’uso a cascata della biomassa richiede dunque attenzione alle possibilità di recupero della materia prima prima della sua valorizzazione energetica. Non si traduce automaticamente in un obbligo indistinto di consegnare tutta la sansa a qualsiasi sansificio.
Incentivi e uso energetico sono due questioni diverse
Il riferimento centrale è il decreto ministeriale 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, sulla promozione del biometano e dei biocarburanti avanzati nei trasporti.
L’articolo 5 disciplina il rilascio dei Certificati di Immissione in Consumo (CIC); i commi 5 e 6 regolano la maggiorazione per determinate materie prime e le relative condizioni. Il double counting comporta il riconoscimento del doppio dei certificati secondo la disciplina applicabile, non un raddoppio della produzione fisica di gas.
Una limitazione al riconoscimento degli incentivi non equivale, da sola, a un divieto generale di utilizzare la sansa a fini energetici. Restano distinti il regime incentivante, l’autorizzazione del singolo impianto e gli obblighi ambientali. Per questo la regola descritta per il meccanismo del 2018 non va estesa automaticamente a tutti gli impianti a biogas o a ogni altra forma di sostegno al biometano.
Le norme da conoscere
| Riferimento | Rilevanza per la questione |
|---|---|
| DM 23 giugno 2016, Allegato 1, Tabella 1.A, punto 3 | Elenca sottoprodotti della trasformazione delle olive; contempla anche una condizione sulla provenienza da impianti distanti più di 70 km dal sansificio più vicino e una previsione specifica per la Sardegna. |
| DM 2 marzo 2018, articolo 5, commi 5 e 6 | Disciplina la maggiorazione dei CIC e le condizioni per il suo riconoscimento. |
| DL 31 maggio 2021, n. 77, articolo 31-bis, introdotto dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 | Collega i sottoprodotti della Tabella 1.A, punti 2 e 3, del decreto del 2016 alla qualifica di biocarburante avanzato nel meccanismo del 2018. |
| D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, articolo 39 e Allegato VIII | Inquadra le materie prime avanzate e il doppio conteggio; l’Allegato VIII è stato sostituito dal DM 8 agosto 2024. |
| Consiglio di Stato, sez. II, sentenze nn. 5639 e 5642 del 30 giugno 2025 | Sono alla base del riesame GSE sull’ammissibilità delle sanse e sulle possibilità di usi non energetici. |
| Allegato A GSE – Precisazioni sulle materie prime, Procedure applicative DM 2 marzo 2018 | È il documento applicativo richiamato per i criteri di classificazione e incentivazione delle materie prime. |
La distanza dei 70 chilometri ha quindi un antecedente normativo nel decreto del 2016. Il limite del 4% compare invece nell’Allegato A.1, Parte A, lettera p), pagina VIII (nona pagina del PDF) della versione GSE del 2026: non va attribuito direttamente al testo di una legge né definito genericamente una nuova norma europea.
Una soluzione che deve funzionare durante la raccolta
Il confronto riguarda due esigenze: preservare il recupero dell’olio ancora utilizzabile e garantire ai frantoi una destinazione praticabile per i residui di lavorazione. Una valutazione efficace deve tenere insieme contenuto di olio, costi di trasporto e capacità di ricezione degli impianti.
È su questa capacità concreta di gestione che si misurerà l’effetto dei criteri descritti: per i frantoi, una destinazione disponibile soltanto sulla carta può diventare un problema proprio nelle settimane di massima attività.
FONTI NORMATIVE
Allegato A – Precisazioni sulle materie prime, versione 2026
- Approvazione: Comitato Tecnico Consultivo Biocarburanti, 30 aprile 2026.
- Pubblicazione sul sito GSE: 6 agosto 2026. gse.it
- Posizione: Allegato A.1, Parte A, lettera p), pagina VIII, cioè la nona pagina del PDF.
Il testo riporta espressamente:
«sanse umide (bifasiche) con contenuto d’olio residuo su base secca non superiore al 4%»
ALTRE FONTI NORMATIVE:
- GSE – Allegato A, Precisazioni sulle materie prime.
- Gazzetta Ufficiale – DM 2 marzo 2018.
- GSE – DM 23 giugno 2016, testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
- Senato – Dossier sull’articolo 31-bis del DL 77/2021.
- Gazzetta Ufficiale – D.Lgs. 199/2021.
- Consiglio di Stato, sentenza n. 5639/2025 – testo riprodotto da Doctrine.









