Press ESC to close

Caratteristiche organolettiche dell’olio dop Monte Etna

Art. 1

Denominazione

Art. 2

Varietà di olivo

Art. 3

Zona di produzione

Art. 4

Caratteristiche di coltivazione

 Art. 5

Modalità di oleificazione

Art. 6

Caratteristiche al consumo

All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta “Monte Etna”, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo oro con riflessi verdi;
odore: di fruttato leggero;
sapore: fruttato con sensazione leggera di amaro e piccante;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
punteggio al panel test: maggiore o uguale a 7;
numero perossidi: minore o uguale a 12\rm meqO2/kg;
K 232 minore o uguale a 2,20;
K 270 minore o uguale a 0,15;
acido linoleico minore o uguale a 10%;
acido linolenico minore o uguale a 0,8%
Delta K minore o uguale a 0,005.

Art. 7

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine protetta di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: “fine”, “scelto”, “selezionato”, “superiore”.
2. È consentito l’uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purchè non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
3. L’uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonchè il riferimento al confezionamento nell’azienda olivicola o nell’associazione di aziende olivicole o nell’impresa olivicola situate nell’area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell’azienda e se l’oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell’azienda medesima.
4. Le operazioni di confezionamento dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all’art. 1 devono avvenire nell’ambito dei territori amministrativi della regione Sicilia indicati all’art. 3.
5. L’uso di altre indicazioni geografiche, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie, da cui l’olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine protetta di cui all’art. 1.
6. Il nome della denominazione di origine protetta di cui all’art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell’etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresi’ rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.
7. L’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all’art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti di capacità non superiore a litri 5 e costituiti dai seguenti materiali: vetro scuro, acciaio inox, lattina con banda stagnata.
8. È obbligatorio indicare in etichetta l’annata di produzione delle olive da cui l’olio è ottenuto