Press ESC to close

Modalità di coltivazione ed oleificazione dell’olio dop Monti Iblei

Art. 1

Denominazione

Art. 2

Varietà di olivo

Art. 3

Zona di produzione

 

Art. 4

Caratteristiche di coltivazione

1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva di cui all’art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti situati a una altitudine compresa tra 80 e 700 metri slm e ricadenti nell’areale di produzione delle valli, dette localmente «cave», che si alternano agli altipiani del massiccio dei Monti Iblei, i cui terreni sono di origine calcarea, risalente al Miocene, tranne che nella zona del «Calatino» dove i terreni hanno origine sicilia con venature di vulcaniti.
2) I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio. I sesti di impianto variano da metri 7 x 7 a 12 x 12 metri.
3) La difesa fitosanitaria degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all’art. 1 deve essere effettuata secondo le modalità definite nei programmi di lotta guidata.
4) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: «Valle dell’Irminio», «Val Tellaro», «Trigona-Pancali», deve essere effettuata dall’inizio dell’invaiatura delle drupe fino
al 30 ottobre di ogni anno.
5) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: «Gulfi», «Frigintini», «Calatino», «Monte Lauro», «Val d’Anapo», deve essere effettuata dall’inizio dell’invaiatura delle drupe
fino al 15 gennaio di ogni campagna oleicola.
6) La raccolta delle olive deve essere effettuata direttamente dall’albero a mano o con mezzi meccanici.
7) La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all’art. 1 non può superare kg 10.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 18%.
8) Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.
9) La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.
10) Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione di idoneità del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell’art. 5, punto 2, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.

Art. 5

Modalità di oleificazione

1) La zona di oleificazione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Monte Lauro», comprende il territorio amministrativo dei comuni delimitato al punto 2 dell’art. 3.
2) La zona di oleificazione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val d’Anapo», comprende il territorio amministrativo dei comuni delimitato al punto 3 dell’art. 3.
3) La zona di oleificazione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val Tellaro», comprende il territorio amministrativo dei comuni delimitato al punto 4 dell’art. 3.
4) La zona di oleificazione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val Frigintini», comprende il territorio amministrativo dei comuni delimitato al punto 5 dell’art. 3.
5) La zona di oleificazione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Gulfi», comprende il territorio amministrativo dei comuni delimitato al punto 6 dell’art. 3.
6) La zona di oleificazione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Valle dell’Irminio», comprende il territorio amministrativo dei comuni delimitato al punto 7 dell’art. 3.
7) La zona di oleificazione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Calatino», comprende il territorio amministrativo dei comuni delimitato al punto 8 dell’art. 3.
8) La zona di oleificazione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Trigona-Pancali», comprende il territorio amministrativo dei comuni delimitato al punto 9 dell’art. 3.
9) Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro e non oltre i due giorni successivi alla raccolta.
10) Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.

Art. 6

Caratteristiche al consumo

Art. 7

Designazione e presentazione