DM 29 settembre 1998, modificato sulla GURI n. 233/2001 – GURI n. 249 del 24 ottobre 1998
(Iscrizione nel “Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette” ai sensi del Reg. CE n. 2325/97)
Art. 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata “Monti Iblei”, accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni geografiche: ” Monte Lauro”, “Val d’Anapo”, “Val Tellaro”, Frigintini”, “Gulfi”, “Valle dell’ Irminio”, “Calatino”, “Trigona-Pancali”, è riservata all’olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2
Varietà di olivo
1) La denominazione di origine controllata “Monti Iblei”, accompagnata dalla menzione geografica “Monte Lauro”, è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Tonda Iblea presente negli oliveti in misura non inferiore al 90%. Possono. concorrere altre varietà fino al limite massimo del 10%
2) La denominazione di origine controllata “Monti Iblei”, accompagnata dalla menzione geografica “Val d’Anapo”, è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Tonda Iblea presente negli oliveti in misura non inferiore al 60%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40%.
3) La denominazione di origine controllata “Monti Iblei”, accompagnata dalla menzione geografica “Val Tellaro”, è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Moresca presente negli oliveti in misura non inferiore al 70%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 30%.
4) La denominazione di origine controllata “Monti Iblei”, accompagnata dalla menzione geografica “Frigintini”, è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Moresca presente negli oliveti in misura non inferiore al 60%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40%.
5) La denominazione di origine controllata “Monti Iblei”, accompagnata dalla menzione geografica “Gulfi”, è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Tonda Iblea presente negli oliveti in misura non inferiore al 90%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 10%.
6) La denominazione di origine controllata “Monti Iblei” accompagnata dalla menzione geografica “Valle dell’Irminio”, è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Moresca presente negli oliveti in misura non inferiore al 60%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40%.
7) La denominazione di origine controllata “Monti Iblei” accompagnata dalla menzione geografica “Calatino”, è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Tonda Iblea presente negli oliveti in misura non inferiore al 60%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40%.
8) La denominazione di origine controllata “Monti Iblei”, accompagnata dalla menzione geografica ‘Trigona Pancali”, è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Nocellara Etnea presente negli oliveti in misura non inferiore al 60%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40%.
Art. 3
Art. 4
Caratteristiche di coltivazione
Art. 5
Art. 6
Art. 7