Press ESC to close

Caratteristiche al consumo dell’olio dop Monti Iblei

 Art. 1

Denominazione

Art. 2

Varietà di olivo

Art. 3

Zona di produzione

Art. 4

Caratteristiche di coltivazione

Art. 5

Modalità di oleificazione

Art. 6

Caratteristiche al consumo

1) All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Monte Lauro», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde;
odore: di fruttato medio con media sensazione di erba;
sapore: fruttato con sensazione media di piccante;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > = 7;
numero perossidi: = 12 meq02/Kg;
K232 = 2,20;
K270 = 0,18;
polifenoli totali > = 150 p.p.m.
2) All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val d’Anapo», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde;
odore: di fruttato leggero con media sensazione di erba;
sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > = 6,5;
numero perossidi: = 12 meq02/Kg;
K232 = 2,20;
K270 = 0,18;
polifenoli totali > = 120 p.p.m.
3) All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val Tellaro», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde;
odore: di fruttato medio con leggera sensazione di erba;
sapore: fruttato con sensazione media di piccante;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > = 7;
numero perossidi: = 12 meq02/Kg;
K232 = 2,20;
K270 = 0,18;
polifenoli totali > = 150 p.p.m.
4) All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Frigintini», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde;
odore: di fruttato intenso con media sensazione di erba;
sapore: fruttato con sensazione media di piccante;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > = 7;
numero perossidi: = 10 meq02/Kg;
K232 = 2,20;
K270 = 0,18;
polifenoli totali > = 150 p.p.m.
5) All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Gulfi», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde;
odore: di fruttato intenso con media sensazione di erba;
sapore: fruttato con sensazione media di piccante;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > = 7;
numero perossidi: = 10 meq02/Kg;
K232 = 2,20;
K270 = 0,18;
polifenoli totali > = 150 p.p.m.
6) All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Valle dell’Irminio», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde;
odore: di fruttato leggero con leggera sensazione di erba;
sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > = 6,5;
numero perossidi: = 10 meq02/Kg;
K232 = 2,20;
K270 = 0,18;
polifenoli totali > = 120 p.p.m.
7) All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Calatino», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde;
odore: di fruttato leggero con media sensazione di erba;
sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > = 6,5;
numero perossidi: = 12 meq02/Kg;
K232 = 2,20;
K270 = 0,18;
polifenoli totali > = 120 p.p.m.
8) All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Trigona-Pancali», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde;
odore: di fruttato medio con leggera sensazione di erba;
sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > = 6,5;
numero perossidi: = 10 meq02/Kg;
K232 = 2,20;
K270 = 0,18;
polifenoli totali > = 120 p.p.m.
9) Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.
10) In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi degli oli di cui all’art. 1 da utilizzare come standard di riferimento per l’esecuzione dell’esame organolettico.
11) E’ in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti analitici sopra riportati.
12) La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell’espletamento della procedura prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami chimico-fisici ed organolettici.

Art. 7

Designazione e presentazione

1) Alla denominazione di origine controllata di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».
2) È consentito l’uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
3) L’uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell’azienda olivicola o nell’associazione di aziende olivicole o nell’impresa olivicola situate nell’area di produzione consentito solo se il prodotto stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell’azienda e se l’oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell’azienda medesima.
4) Le operazioni di confezionamento dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all’art. 1 devono avvenire nell’ambito della zona indicata al punto 1 dell’art. 3.
5) Ogni menzione geografica, prevista all’art. 1 del presente disciplinare, deve essere riportata in etichetta con dimensione non superiore a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine controllata «Monti Iblei».
6) L’uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi dell’art. 1, punto 2 del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l’olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine controllata di cui all’art. 1.
7) Il nome della denominazione di origine controllata di cui all’art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell’etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.
8) L’olio extravergine di oliva di cui all’art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti di capacità non superiore a litri 5 in vetro o in banda stagnata.
9) è obbligatorio indicare in etichetta l’annata di produzione delle olive da cui l’olio ottenuto.