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Modalità di coltivazione olio dop Valli Trapanesi

Art. 1

Denominazione

Art. 2

Varietà di olivo

Art. 3

Zona di produzione

Art. 4

Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche.Pertanto sono da considerarsi
idonei gli oliveti i cui terreni, di origine alluvionale o derivanti di argille scagliose, si classificano come regosuoli, suoli bruni, suoli alluvionali, vertisuoli terre rosse, con tessitura che va dal sabbioso al medio impasto tendente all’argilloso.
2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o,
comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio.
3. La produzione massima di olive/Ha non può superare kg. 8.000 per ettaro negli oliveti specializzati.
4. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata sui limiti predetti attraverso accurata
cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato.
5. La raccolta delle olive viene effettuata nella fase della seminvaiatura e non protrarsi oltre il 30 dicembre di ogni campagna oleicola.
6. La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.

Art. 5

Modalità di oleificazione

Le operazioni di estrazione dell’olio e di confezionamento devono essere effettuate nell’ambito dell’area territoriale delimitata nel precedente art. 3. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta “Valli Trapanesi” può avvenire con mezzi meccanici o per brucatura. La resa massima di olive in olio non può superare il 22%. Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto. Le olive devono essere molite entro i due giorni successivi alla raccolta.

Art. 6

Caratteristiche al consumo

Art. 7

Designazione e presentazione