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Decreto n. 27 del 09/01/2018

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Decreto n 27

Modifica dei termini di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 7143 del 12/12/2017 recante disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno ai settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, di cui ali’ articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 dei 17 dicembre 2013.

 

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione, del 6 giugno 2014, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi a sostegno dei settori dell’olio dì oliva e delle olive da tavola;

VISTO il comma 3, dell’articolo 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)”, così come modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito di propria competenza, provvede con decreto all’applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

VISTO il D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503, concernente il “Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14 comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173 e successive integrazioni e modificazioni”;

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165 concernente la soppressione dell’ AIMA e l’istituzione dell’AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante l’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell’articolo 2 comma ter del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazione nella legge 7 agosto 2012 n. 136”;   

VISTO il decreto ministeriale 24 novembre 2014, n. 86483, concernente le “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute”;

VISTO il decreto ministeriale 12 dicembre 2017, n. 7143, recante disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 ed, in particolare, l’articolo 19;

CONSIDERATO che la presentazione dei programmi di sostegno avviene attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) mediante una procedura informatizzata recentemente definita;

CONSIDERATO che sono in corso le operazioni di adeguamento della procedura informatizzata alle disposizioni del decreto ministeriale 12 dicembre 2017, 11. 7143;

CONSIDERATO che la suddetta procedura non è ancora a regime e pienamente fruibile da parte dei potenziali beneficiari di cui al cennato decreto ministeriale 12 dicembre 2017, n. 7143;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di differire i termini per la presentazione delle domande di cui agli articoli 5 e 6, ai sensi dell’articolo 19 del decreto 12 dicembre 2017 n. 7143, con decreto dipartimentale e previa comunicazione alla Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;

RITENUTO opportuno adeguare conseguentemente i termini per l’approvazione dei programmi di sostegno; 

VISTA la comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano effettuata con nota ministeriale del 09/01/2018 prot. AOOGAB, n.210 ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 12 dicembre 2017 n. 7143;

DECRETA

Art. 1

Presentazione dei programmi di sostegno 

1. Limitatamente all’anno 2018, le domande di cui all’articolo 5 del decreto ministeriale n. 7143 del 12 dicembre 2017 sono inserite sul portale del SIAN entro e non oltre il 29 gennaio 2018. Entro lo stesso termine, le organizzazioni beneficiarie dovranno consegnare l’originale della cauzione di buona esecuzione ad AGEA – Settore OCM Vino e altri aiuti – via Palestro n. 81 – 00185 – ROMA.

 

Art. 2

Approvazione dei programmi di sostegno

1. Limitatamente all’anno 2018, i termini per l’approvazione dei programmi di sostegno di cui all’articolo 6 del decreto ministeriale 12 dicembre 2017 n. 7143 sono così modificati:

a) il termine di cui al comma 1 è differito al 16 febbraio 2018;
b) il termine di cui al comma 3 è differito al 19 febbraio 2018;
e) il termine di cui al comma 4 è differito al 21 febbraio 2018;
d) il termine di cui al comma 5 è differito al 26 febbraio 2018;
e) il termine di cui al comma 6 è anticipato al 28 febbraio 2018;
f) il termine di cui al comma 7 è anticipato al 7 marzo 2018.

 

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale internet del Ministero.

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente Decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la prevista registrazione.

Roma, 09 GEN. 2018

 

IL CAPO DIPARTIMENTO

Giuseppe Blasi