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Legge Olio Made in Italy in etichetta

Dal 17 gennaio 2008 è in vigore, per tutti gli imbottigliatori, l’obbligo di indicare sull’etichetta la provenienza delle olive impiegate nell’olio vergine ed extravergine di oliva.

Un provvedimento, quello emanato dal Ministro per le Politiche Agricole, che rende giustizia al Made in Italy consentendo di verificare oltre al marchio reale dell’origine delle olive utilizzate.

Il decreto “salva olio di oliva”, è stato sostenuto con forza dalla Coldiretti e permette di garantire la provenienza nazionale dell’extravergine in commercio.
La Coldiretti sottolinea come l’obbligo di indicare l’origine delle olive impiegate in etichetta previsto dal decreto è un contributo alla trasparenza ed è a favore dei consumatori. Risulta strano infatti che nei soli primi nove mesi del 2007 si sia verificato un aumento record del 25 per cento degli arrivi di olio di oliva estero proveniente soprattutto da Spagna, Tunisia e Grecia,  mentre la produzione nazionale è stimata in calo del 15 per cento rispetto all’anno precedente su valori di poco superiori ai 5 milioni di quintali.

Di fatto – spiega la Coldiretti – quasi la metà dell’olio «italiano» venduto sul territorio nazionale è stato spremuto da olive di cui non si conosce la provenienza. Si combattono in questo modo frodi ed inganni, si impedisce di far passare come Made in Italy miscugli di olio spremuto da olive spagnole, greche, tunisine e di altri paesi come poteva avvenire fino al 16 gennaio.

La vittoria più grande è quella dei consumatori che grazie a delle informazioni più trasparenti in etichetta, finalmente potranno l’origine dell’olio che stanno comprando.

L’obbligo di indicare in etichetta consente anche di salvaguardare l’identità territoriale di un prodotto base della dieta mediterranea che, nonostante le sue riconosciute qualità, sta incontrando qualche difficoltà. Secondo i dati Ismea Ac Nielsen, nei primi nove mesi del 2007 i consumi familiari hanno subito un calo preoccupante e si sono ridotti dell’1,2%. In Italia si stima un consumo nazionale di 14 kg a testa con una prevalenza al 78 per cento per l’extravergine.

Il Decreto recante «Norme in materia di indicazioni obbligatorie nell’etichetta dell’olio vergine ed extravergine» è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N.243 del 18 ottobre.

Il provvedimento prevede che, al fine di assicurare la rintracciabilità dell’origine dell’olio di oliva vergine ed extravergine, sulle confezioni siano indicati obbligatoriamente “l’indicazione dello Stato membro o del Paese terzo corrispondente alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e dove è situato il frantoio in cui è stato estratto l’olio”.

La designazione dell’origine a livello regionale è riservata ai DOP e IGP, ovvero ai prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta.

In caso di olive non coltivate in un unico Stato membro o Paese terzo, nell’etichetta deve essere indicato l’elenco di tutti gli Stati o Paesi terzi nei quali le olive sono state coltivate, in ordine decrescente per quantità utilizzate.

Il decreto è ancora più specifico quando dice  che qualora le olive siano state coltivate in uno Stato o Paese diverso da quello in cui è situato il frantoio, nell’etichetta deve essere riportata la seguente dicitura: «Olio estratto in (indicazione dello Stato o Paese in cui e’ situato il frantoio) da olive coltivate in (indicazione dello Stato o del Paese di coltivazione delle olive)».

Gli oli etichettati prima del 17 gennaio 2008, privi delle indicazioni della zona geografica di produzione, possono essere venduti entro i successivi diciotto mesi.

 I controlli sull’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto sono demandati all’Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari che, per l’esercizio delle relative funzioni, può avvalersi di Agecontrol. Per i trasgressori sono previste multe fino a 9.500 euro.