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Raccolta olive: come assumere legalmente un lavoratore anche per un solo giorno

Come assumere un lavoratore anche solo per un giorno di raccolta olive? Adempimenti e contratti per l’annata 2026/2027

Assumere un lavoratore per una sola giornata di raccolta delle olive, sia per olive da mensa sia per ricavare olio extravergine di oliva, non è un’operazione “informale”: anche una prestazione così breve richiede all’azienda agricola di rispettare precisi obblighi contrattuali, previdenziali e di sicurezza. Ignorarli espone a sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, alle conseguenze del lavoro sommerso. Vediamo passo per passo cosa serve, tenendo conto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.

Prima di tutto: quale contratto usare per un giorno di lavoro?

Per una singola giornata di raccolta, un’azienda agricola ha in pratica due strade, a seconda di chi è la persona che deve impiegare.

1. Il lavoro occasionale agricolo (LOAgri), oggi strumento strutturale

Con l’art. 1, comma 156 della Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), il contratto di lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri) è diventato definitivo dal 1° gennaio 2026, dopo anni di proroghe sperimentali. È lo strumento pensato apposta per esigenze di manodopera brevi e stagionali come la raccolta delle olive.

  • Possono essere assunti con LOAgri soltanto lavoratori appartenenti a una delle categorie previste dalla legge:
    • persone disoccupate;
    • percettori di NASpI, DIS-COLL, Assegno di Inclusione (ADI) o di altri ammortizzatori sociali previsti dalla normativa;
    • titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o pensione anticipata;
    • giovani con meno di 25 anni, purché regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario;
    • detenuti o internati ammessi al lavoro all’esterno e soggetti in semilibertà.

    Salvo che per i pensionati, il lavoratore non deve avere avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti alla prestazione LOAgri.

Il LOAgri può essere utilizzato esclusivamente per attività di natura stagionale. Il contratto può durare fino a 12 mesi, ma il singolo lavoratore può svolgere al massimo 45 giornate di effettivo lavoro per anno civile. Il compenso percepito entro tale limite è esente da imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione; per NASpI e DIS-COLL è prevista la cumulabilità secondo la disciplina LOAgri.

Comunicazioni da fare, e relativi costi:

  • Comunicazione UNILAV al Centro per l’Impiego: è un adempimento gratuito. Può essere trasmessa attraverso il sistema regionale competente oppure, dal 1° aprile 2026, anche in via sperimentale tramite la piattaforma SIISL, previa registrazione/accreditamento. Non è prevista alcuna tassa o imposta di bollo.
  • Imposta di bollo sul contratto: non dovuta. L’Agenzia delle Entrate ha confermato con l’Interpello n. 40/2025 che tutti i contratti di lavoro e d’impiego, in qualunque forma redatti, sono sempre esenti da imposta di bollo.
  • Denuncia Aziendale (DA) / codice CIDA: se è la prima volta che l’azienda assume, serve registrarsi come datore di lavoro agricolo presso l’INPS — anche questo è un adempimento amministrativo gratuito, non un servizio a pagamento.
  • Autocertificazione del lavoratore: un semplice documento che compila e firma il lavoratore stesso, nessun costo.

Se tali pratiche vengono delegate ad un professionista, la PARCELLA DEL PROFESSIONISTA varia da studio a studio e da zona a zona, spesso è più conveniente se il consulente gestisce già le tue buste paga o pratiche agricole (pratica “aggiuntiva” a basso costo) piuttosto che come cliente occasionale (dove potrebbe applicare una tariffa a pratica singola più alta). Si può chiedere un preventivo diretto al proprio consulente del lavoro o all’ufficio lavoro di Copagri/Coldiretti/Confagricoltura/CIA della propria zona, molte delle quali offrono questo servizio agli associati a condizioni agevolate.

COSTO STIMATO PER ASSUMERE 1 LAVORATORE CON CONTRATTO LOAgri: 

Ipotizzando una giornata di 6 ore e mezza (39 ore settimanali / 6 giorni, come da CCNL) e un operaio inquadrato in Area 3 (operaio addetto alla raccolta delle olive):

  • Retribuzione lorda: 6,5 h × € 7,9157 ≈ € 51,45
  • Contributi a carico dell’azienda LOAgri (11,005%):€ 5,66
  • Costo retribuzione + contributi per l’azienda: circa € 57,11

Al lavoratore andrebbero:

  • Retribuzione lorda: € 51,45
  • Trattenuta INPS a carico del lavoratore (8,84%):€ 4,55
  • IRPEF: esente nei limiti previsti dalla disciplina LOAgri
  • Netto al lavoratore: circa € 46,90

Attenzione: si tratta di una simulazione effettuata utilizzando i riferimenti nazionali del CCNL.
La retribuzione effettivamente dovuta deve essere verificata sulla base del Contratto Provinciale di Lavoro applicabile, che può prevedere importi diversi.

2. Il contratto di operaio agricolo a tempo determinato (OTD)

Se la persona da impiegare non rientra nelle categorie ammesse al LOAgri (ad esempio ha già un lavoro agricolo regolare o non è né disoccupata né pensionata), l’azienda deve invece ricorrere al normale contratto di operaio agricolo a tempo determinato (OTD), anche per una sola giornata, applicando il CCNL di settore (operai agricoli e florovivaisti) e i relativi adempimenti ordinari.

Comunicazioni da fare, e relativi costi:

  • Comunicazione UNILAV: gratuita e soggetta agli stessi termini previsti per le comunicazioni obbligatorie.
  • Imposta di bollo: non dovuta, come per qualsiasi contratto di lavoro (Interpello Agenzia Entrate 40/2025).
  • Denuncia Aziendale / iscrizione INPS come datore di lavoro agricolo: gratuita, se è la prima assunzione.
  • Libro Unico del Lavoro: nessun costo se si gestisce in autonomia (serve un software di compilazione)

Con l’OTD non è necessario raccogliere l’autocertificazione dei requisiti soggettivi (disoccupato, pensionato, ecc.) prevista invece per il LOAgri, perché il normale contratto OTD non è riservato a specifiche categorie di lavoratori.
Restano comunque applicabili gli ordinari adempimenti amministrativi, retributivi e contributivi previsti per il rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato.

L’unico costo eventuale resta lo stesso. Se si delega la pratica a un consulente del lavoro, si paga la PARCELLA DEL PROFESSIONISTA

COSTO STIMATO PER ASSUMERE 1 LAVORATORE CON CONTRATTO OTD: 

A titolo di esempio, utilizzando esclusivamente i minimi salariali nazionali del CCNL Operai Agricoli 2026, ipotizziamo una giornata di 6 ore e mezza e un operaio addetto alla raccolta delle olive inquadrato nell’Area 3.

Il minimo nazionale dell’Area 3, comprensivo del terzo elemento del 30,44%, porta a una retribuzione oraria complessiva di circa € 7,92.

  • Retribuzione lorda: 6,5 h × € 7,9157 ≈ € 51,45
  • Contributi a carico dell’azienda (33,753%):€ 17,37
    Attenzione:
    il calcolo contributivo sopra riportato è riferito alla generalità delle aziende agricole senza riduzioni territoriali. Per le aziende operanti in territori svantaggiati o particolarmente svantaggiati sono previste riduzioni contributive specifiche e il costo effettivo può quindi essere inferiore.
    La Circolare INPS 43/2026 distingue tra territori non svantaggiati, particolarmente svantaggiati (-75%) e svantaggiati (-68%). Per il LOAgri, invece, l’aliquota ridotta prevista per i territori svantaggiati viene applicata per disposizione specifica della disciplina LOAgri.
  • Costo retribuzione + contributi per l’azienda:€ 68,82
  • TFR maturato (8,63% sulla retribuzione contrattuale di base):€ 3,40
  • Costo complessivo indicativo per l’azienda, compreso TFR:€ 72,22

Al lavoratore andrebbero:

  • Retribuzione lorda: € 51,45
  • Trattenuta INPS a carico del lavoratore (8,84%):€ 4,55
  • Retribuzione dopo i contributi previdenziali:€ 46,90
  • IRPEF: soggetta alla normale tassazione prevista per il lavoro dipendente
  • TFR maturato: circa € 3,40 lordi, da liquidare secondo le modalità applicabili al rapporto

Il netto effettivamente percepito dal lavoratore può quindi variare in funzione delle ritenute fiscali e delle detrazioni applicabili.

Attenzione: si tratta di una simulazione basata sul nazionale. La retribuzione effettiva deve essere verificata sulla base del Contratto Provinciale di Lavoro applicabile, che può prevedere salari diversi e specifiche modalità di liquidazione del TFR.

 

Gli adempimenti amministrativi da fare PRIMA che il lavoratore inizi

Qualunque sia la forma contrattuale scelta, questi passaggi vanno completati prima dell’inizio della prestazione, non dopo:

  1. Autocertificazione del lavoratore. Per il LOAgri, il datore di lavoro deve acquisire una dichiarazione (idealmente ai sensi del DPR 445/2000) con cui la persona attesta il possesso dei requisiti soggettivi richiesti (status di disoccupato, pensionato, percettore di ammortizzatori sociali, ecc.). Questo documento protegge l’azienda: se la violazione deriva da informazioni false o incomplete rese dal lavoratore, il datore di lavoro non è sanzionabile.
  2. Comunicazione obbligatoria preventiva (modello UNILAV). Per il LOAgri deve essere trasmessa al Centro per l’Impiego prima dell’inizio della prestazione, utilizzando il codice contrattuale H.03.03. Per il normale OTD, invece, si applica la regola generale della comunicazione entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto. Il limite LOAgri di 45 giornate deve essere rispettato per ciascun anno civile.
  3. Verifica dell’iscrizione dell’azienda alla gestione contributiva agricola. L’azienda che assume lavoratori agricoli deve essere correttamente registrata presso l’INPS. Se si tratta della prima assunzione e l’azienda non dispone ancora della relativa posizione contributiva e del codice CIDA, deve effettuare gli adempimenti necessari tramite la Denuncia Aziendale (DA).

Sicurezza sul lavoro: un obbligo che vale anche per un solo giorno

Uno degli errori più comuni è pensare che la brevità della prestazione riduca gli obblighi di sicurezza. Non è così: il D.Lgs. 81/2008 si applica a qualunque lavoratore, indipendentemente dalla durata del rapporto. Dal 24 maggio 2026, con il termine del periodo transitorio  dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (in Gazzetta Ufficiale dal 24 maggio 2025), la formazione sulla sicurezza è stata riordinata in modo più stringente, e questo riguarda in pieno le aziende olivicole che assumono manodopera stagionale anche per pochi giorni.

Gli obblighi di sicurezza dell’azienda prima di assumere

  1. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

    Prima di impiegare lavoratori l’azienda deve aver valutato i rischi presenti nell’attività lavorativa. La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del DVR costituiscono un obbligo non delegabile del datore di lavoro. Il documento deve prendere in considerazione anche le attività effettivamente svolte durante la raccolta delle olive: lavoro su terreni sconnessi, eventuale utilizzo di scale, movimentazione manuale dei carichi, utilizzo di abbacchiatori e altre attrezzature, rumore e vibrazioni, circolazione di trattori e mezzi agricoli, condizioni climatiche e gli altri rischi concretamente presenti nell’azienda.Non è necessario redigere un nuovo DVR per ogni lavoratore o per ogni giornata di raccolta: il DVR aziendale deve però comprendere la mansione e i rischi ai quali il lavoratore sarà esposto. Deve essere rielaborato quando intervengono modifiche significative dell’organizzazione o del processo produttivo, infortuni significativi o altre circostanze previste dalla normativa.
  2. Medico competente e visite mediche

    La nomina del medico competente non è automaticamente obbligatoria per il solo fatto di assumere un lavoratore, anche se soltanto per un giorno. Il medico competente deve essere nominato quando la normativa prevede la sorveglianza sanitaria oppure quando questa risulta necessaria in base alla valutazione dei rischi aziendali.

    Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi e, nei casi soggetti a sorveglianza sanitaria, effettua le visite mediche ed esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Il datore di lavoro non può adibire alla mansione un lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria senza il prescritto giudizio di idoneità.

    Per i lavoratori agricoli a tempo determinato e stagionali adibiti a lavorazioni generiche e semplici esiste inoltre la disciplina semplificata della visita medica preventiva con validità annuale, già descritta di seguito.

  3. RLS o RLST: chi rappresenta i lavoratori per la sicurezza?

    In ogni azienda deve essere prevista la rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza. Nelle aziende fino a 15 lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) può essere eletto direttamente dai lavoratori; in alternativa le funzioni possono essere esercitate dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.

    Se viene eletto un RLS interno, il lavoratore incaricato deve ricevere una formazione specifica di almeno 32 ore, delle quali almeno 12 dedicate ai rischi specifici presenti in azienda. Se invece l’azienda fa riferimento all’RLST territoriale, non deve nominare e formare un proprio lavoratore come RLS.

 

Semplificazioni per informazione e formazione degli stagionali fino a 50 giornate

Per i lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda non più di 50 giornate lavorative nell’anno, impiegati in lavorazioni generiche e semplici che non richiedono specifici requisiti professionali, il Decreto Interministeriale 27 marzo 2013 prevede alcune semplificazioni in materia di informazione e formazione.

In particolare, gli obblighi di informazione e formazione possono essere assolti mediante la consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL oppure dagli enti bilaterali o dagli organismi paritetici del settore agricolo, contenenti le indicazioni necessarie per riconoscere, ridurre e gestire i rischi connessi alla mansione.

La semplificazione può essere particolarmente rilevante, ad esempio, per un lavoratore assunto per pochi giorni per svolgere una raccolta manuale delle olive, purché l’attività sia effettivamente generica e semplice.

Restano comunque fermi gli obblighi del datore di lavoro relativi alla valutazione dei rischi, alla consegna dei DPI, alle istruzioni operative e all’eventuale addestramento necessario per l’uso di attrezzature. Se il lavoratore utilizza macchine o attrezzature che richiedono specifica formazione o addestramento — ad esempio trattori o altre attrezzature soggette a particolari requisiti — la semplificazione non sostituisce gli obblighi specificamente previsti.

Per la sorveglianza sanitaria è prevista una disciplina specifica per i lavoratori agricoli a tempo determinato e stagionali. Per le lavorazioni generiche e semplici che non richiedono specifici requisiti professionali e per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria, gli adempimenti possono essere assolti mediante una visita medica preventiva, effettuata dal medico competente o dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL. La visita ha validità annuale e consente al lavoratore risultato idoneo di svolgere anche presso altre imprese agricole lavorazioni che presentino i medesimi rischi, senza necessità di ulteriori accertamenti medici. Il datore di lavoro deve acquisire copia della relativa certificazione.

Prima di mandare il lavoratore in campo, l’azienda dovrebbe:

  • Verificare gli attestati di formazione già posseduti dal lavoratore, se coerenti con la mansione da svolgere (chi fa solo raccolta manuale ha requisiti diversi da chi usa un abbacchiatore, uno scuotitore o guida un trattore).
  • Fornire l’informazione sui rischi specifici della raccolta olive: cadute su terreni sconnessi o scivolosi, uso di scale, movimentazione di cassette e sacchi, rischi legati agli abbacchiatori elettrici o pneumatici, rumore, vibrazioni, presenza di trattori e rimorchi, esposizione a caldo, freddo o pioggia, affaticamento fisico.
  • Consegnare e registrare i DPI (dispositivi di protezione individuale) necessari.
  • Documentare l’addestramento pratico all’uso di eventuali attrezzature, se previsto.
  • Conservare firme, attestati e registri aziendali che dimostrino l’avvenuta informazione/formazione, anche per una sola giornata di lavoro.

La formazione e l’informazione necessarie devono essere adeguate alla mansione effettivamente svolta. Per i lavoratori agricoli stagionali impiegati per non più di 50 giornate presso la stessa azienda in lavorazioni generiche e semplici possono applicarsi le modalità semplificate previste dal Decreto Interministeriale 27 marzo 2013. Per mansioni, attrezzature o rischi che richiedono invece specifica formazione o addestramento, restano applicabili gli ordinari obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza.

In sintesi: la checklist valida anche per un solo giorno di raccolta

Prima che il lavoratore metta piede nell’oliveto, l’azienda dovrebbe aver completato:

  1. Scelta tra LOAgri e OTD;
  2. Autocertificazione del lavoratore, solo per LOAgri;
  3. UNILAV preventivo;
  4. Azienda correttamente iscritta alla gestione contributiva agricola/CIDA;
  5. Sicurezza, informazione/formazione e DPI;
  6. Predisposta una modalità di pagamento tracciabile

Gli adempimenti amministrativi successivi all’assunzione

  1. Iscrizione nel Libro Unico del Lavoro (LUL). Anche una sola giornata di lavoro subordinato va registrata nel LUL aziendale, con i relativi dati retributivi.  

    Per un normale OTD agricolo, si applica la regola generale del Libro Unico del Lavoro: le registrazioni relative a ciascun mese devono essere effettuate entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. Quindi, per esempio, un operaio assunto per una giornata il 10 ottobre non deve necessariamente risultare già materialmente registrato nel LUL il 9 ottobre; la registrazione di ottobre può essere effettuata entro il 30 novembre. Il Ministero del Lavoro richiama espressamente questa regola derivante dall’art. 39, comma 3, D.L. 112/2008. Il LOAgri ha invece una semplificazione ulteriore: il lavoratore occasionale agricolo può essere iscritto nel LUL in un’unica soluzione, anche soltanto al termine del rapporto di lavoro, che può estendersi fino a 12 mesi.
     

    Contratto Quando registrare nel LUL
    OTD ordinario Entro la fine del mese successivo a quello di riferimento
    LOAgri In un’unica soluzione, anche al termine del rapporto

     

  2. Regolarità contributiva e DURC: il DURC attesta la regolarità dell’azienda nei confronti di INPS, INAIL e degli altri enti interessati. Non è necessario richiedere preventivamente un DURC per poter assumere un lavoratore, né con LOAgri né con un normale OTD. È comunque importante che l’azienda mantenga una posizione contributiva regolare, soprattutto quando intende beneficiare di agevolazioni o benefici normativi e contributivi, per i quali la regolarità contributiva costituisce un requisito. La verifica può essere effettuata gratuitamente tramite il servizio DURC On Line.
  3. Denuncia retributiva e contributiva: le giornate lavorate e i dati retributivi devono essere trasmessi all’INPS attraverso i flussi Uniemens – sezione PosAgri, utilizzando il codice CIDA dell’azienda; devono inoltre essere versati i relativi contributi secondo le scadenze previste.

Il pagamento del compenso

Anche per una sola giornata, il compenso deve essere:

  • Quantificato secondo il CCNL di riferimento (operai agricoli e florovivaisti);
  • Corrisposto con mezzi tracciabili (bonifico, assegno o altri strumenti di pagamento ammessi), come previsto per i rapporti di lavoro subordinato. Il pagamento diretto della retribuzione in contanti non è consentito, anche quando il lavoratore è stato regolarmente assunto e comunicato. La violazione dell’obbligo di tracciabilità della retribuzione comporta una sanzione amministrativa da € 1.000 a € 5.000.

Cosa rischia l’azienda che salta questi passaggi

Le sanzioni previste sono severe e pensate per scoraggiare le scorciatoie:

  • Omessa comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego: dal 2 marzo 2024 non si applica più la precedente sanzione specifica LOAgri da € 500 a € 2.500 per ogni giornata di violazione. Se il lavoratore viene impiegato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto e ricorrono i presupposti del lavoro sommerso, può essere applicata la maxisanzione per lavoro nero, pari a € 1.950–11.700 per ciascun lavoratore fino a 30 giorni di effettivo lavoro e a € 3.900–23.400 da 31 a 60 giorni. Se non ricorrono i presupposti della maxisanzione, l’omessa comunicazione è soggetta alla sanzione amministrativa ordinaria da € 100 a € 500 per ciascun lavoratore.
  • Impiego di lavoratori non rientranti nelle categorie ammesse al LOAgri: si applica una sanzione amministrativa da € 500 a € 2.500 per ciascun lavoratore utilizzato irregolarmente. La sanzione non si applica se l’impresa agricola dimostra che la violazione deriva da informazioni incomplete o non veritiere fornite dal lavoratore nell’autocertificazione prevista dalla normativa LOAgri. Per questa violazione non è ammessa la procedura di diffida.
  • Superamento delle 45 giornate annue nel LOAgri: il rapporto di lavoro si trasforma per legge in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con i conseguenti effetti giuridici, retributivi, contributivi e previdenziali.
  • Mancato rispetto degli obblighi di salute e sicurezza sul lavoro: le sanzioni variano in funzione della violazione e possono avere anche natura penale. Ad esempio, l’omessa formazione dei lavoratori può comportare l’arresto da 2 a 4 mesi o un’ammenda da € 1.708,61 a € 7.403,96; la mancata fornitura dei necessari DPI può comportare l’arresto da 2 a 4 mesi o un’ammenda da € 1.500 a € 6.000. Per violazioni più gravi, come l’omessa valutazione dei rischi e la mancata elaborazione del DVR, sono previste sanzioni ancora più elevate. Le regole di sicurezza si applicano anche ai lavoratori assunti con LOAgri, fatte salve le specifiche semplificazioni previste per alcuni lavoratori agricoli stagionali.
  • Pagamento della retribuzione in contanti: il datore di lavoro deve utilizzare strumenti di pagamento tracciabili. La violazione dell’obbligo comporta una sanzione amministrativa da € 1.000 a € 5.000, anche quando il rapporto di lavoro è stato regolarmente instaurato e comunicato.

Una giornata di lavoro può sembrare un impegno minimo, ma comporta comunque precisi obblighi contrattuali, contributivi e di sicurezza, pur con alcune semplificazioni previste per il LOAgri e per determinate prestazioni agricole stagionali. La vera differenza, per l’azienda, sta nell’organizzarsi con anticipo rispetto all’avvio della campagna di raccolta, così da non trovarsi a dover completare tutti questi passaggi all’ultimo momento.

Nota: la normativa sul lavoro agricolo è soggetta a frequenti aggiornamenti (circolari INPS, indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, contratti collettivi territoriali). Prima di procedere con un’assunzione, è consigliabile verificare la situazione aggiornata con un consulente del lavoro o con l’organizzazione di categoria di riferimento (Copagri, Coldiretti, Confagricoltura, CIA).

 

Quali obblighi di sicurezza scattano realmente in un’azienda agricola?

Assumere anche un solo lavoratore comporta per l’azienda agricola una serie di obblighi in materia di salute e sicurezza. Questo, però, non significa che debbano automaticamente essere nominati tutti i soggetti previsti dal D.Lgs. 81/2008 o frequentati tutti i corsi esistenti.

Alcuni adempimenti sono necessari quando l’azienda impiega lavoratori; altri dipendono invece dai rischi individuati nel DVR, dall’organizzazione aziendale, dalle mansioni svolte e dalle attrezzature utilizzate.

Adempimento o figura Quando è necessario
DVR – Documento di Valutazione dei Rischi Deve comprendere tutti i rischi effettivamente presenti nelle attività svolte dai lavoratori, compresa la raccolta delle olive.
RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Deve essere individuato. Può essere un soggetto interno, esterno oppure, nei casi consentiti, lo stesso datore di lavoro dopo la formazione prevista.
RLS o RLST Deve essere garantita la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza. Nelle piccole aziende può essere eletto un RLS interno oppure si può fare riferimento all’RLST territoriale secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.
Informazione e formazione dei lavoratori Devono essere adeguate alla mansione e ai rischi effettivamente presenti. Per alcuni lavoratori agricoli stagionali impiegati fino a 50 giornate in lavorazioni generiche e semplici sono previste modalità semplificate.
DPI Devono essere forniti gratuitamente dal datore di lavoro quando risultano necessari dalla valutazione dei rischi.
Primo soccorso L’azienda deve organizzare il primo soccorso e individuare gli addetti, che devono possedere la formazione prevista.
Antincendio e gestione delle emergenze Devono essere organizzati in funzione delle caratteristiche dell’azienda e del rischio presente. Gli addetti devono ricevere la relativa formazione.
Medico competente Non è automaticamente obbligatorio per il solo fatto di assumere un lavoratore. Deve essere nominato nei casi in cui è prevista la sorveglianza sanitaria o quando questa risulta necessaria in base alla valutazione dei rischi.
Visita medica del lavoratore Non è obbligatoria in ogni caso. È necessaria quando il lavoratore è soggetto a sorveglianza sanitaria in relazione ai rischi della mansione.
RLS interno e relativo corso La formazione è necessaria se viene eletto un RLS interno. Se opera l’RLST territoriale non occorre formare un proprio lavoratore come RLS.
Preposto Il datore di lavoro deve individuare chi svolge concretamente le funzioni di sovrintendenza e vigilanza. Nelle realtà di modesta complessità organizzativa, quando il datore sovrintende direttamente all’attività esercitando i relativi poteri gerarchico-funzionali, le funzioni possono essere svolte dallo stesso datore. Con un solo lavoratore, tali funzioni sono necessariamente svolte dal datore di lavoro.
Corso per preposto Se viene individuato un lavoratore come preposto, deve ricevere la specifica formazione prevista. Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 prevede una durata minima di 12 ore.
Abilitazione alla guida del trattore È necessaria per chi conduce un trattore agricolo o forestale. Non è richiesta a chi svolge esclusivamente la raccolta manuale.
Abilitazione per particolari attrezzature È richiesta quando vengono utilizzate attrezzature comprese tra quelle per le quali l’art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e l’Accordo Stato-Regioni prevedono una specifica abilitazione.
Formazione e addestramento sulle attrezzature Anche quando non è previsto uno specifico “patentino”, il lavoratore che utilizza un’attrezzatura deve ricevere informazioni, istruzioni, formazione e addestramento adeguati all’uso sicuro.

La formazione del datore di lavoro

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha introdotto uno specifico percorso formativo anche per il datore di lavoro.

Il corso ha una durata minima di 16 ore. Nella fase di prima applicazione prevista dall’Accordo, i datori di lavoro interessati devono completare il percorso entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore, quindi entro il 24 maggio 2027, fatti salvi i crediti e il riconoscimento della formazione pregressa previsti dalla disciplina.

Se il datore di lavoro decide inoltre di svolgere direttamente i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL-RSPP), dopo il corso da datore di lavoro deve seguire lo specifico percorso previsto per tale funzione.

Per il settore agricoltura, silvicoltura e zootecnia, il percorso DL-RSPP previsto dal nuovo Accordo comprende:

  • un modulo comune di 8 ore;
  • un modulo tecnico-integrativo per agricoltura, silvicoltura e zootecnia di 16 ore;

fatti salvi gli eventuali crediti riconosciuti per formazione precedentemente acquisita.

Un esempio pratico: due lavoratori per la raccolta delle olive

Supponiamo che una piccola azienda agricola assuma due persone per alcuni giorni di raccolta manuale delle olive.

L’azienda deve comunque avere una corretta organizzazione della sicurezza: DVR, RSPP, rappresentanza RLS/RLST, gestione di primo soccorso e antincendio, informazione/formazione dei lavoratori e DPI eventualmente necessari.

Non è invece automatico che debbano esserci anche medico competente, visite mediche, un RLS interno, un preposto diverso dal datore di lavoro o abilitazioni per particolari macchine.

Tutto dipende dalla situazione concreta e dai rischi effettivamente presenti.

Se la raccolta è esclusivamente manuale

Se i lavoratori raccolgono olive manualmente da terra o dalle branche basse, senza utilizzare particolari macchinari e senza essere esposti a rischi per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria, il quadro può essere relativamente semplice.

Cosa serve Nel caso semplice
DVR Sì. Deve comprendere i rischi della raccolta manuale.
RSPP Sì. Deve essere individuato.
RLS/RLST Sì. Deve essere garantita la rappresentanza dei lavoratori.
Informazione/formazione Sì. Deve essere adeguata ai rischi della mansione; per gli stagionali fino a 50 giornate addetti a lavorazioni generiche e semplici possono applicarsi le specifiche modalità semplificate.
DPI Sì, quando necessari secondo il DVR.
Primo soccorso Sì. Deve essere organizzato e deve essere presente un soggetto adeguatamente formato.
Antincendio/emergenze Sì. Devono essere organizzati secondo le caratteristiche dell’attività.
Preposto Deve essere individuato chi svolge concretamente la vigilanza. Nelle realtà molto semplici può coincidere con il datore di lavoro che sovrintende direttamente al lavoro.
Medico competente Non automaticamente, se non sussistono rischi che richiedono sorveglianza sanitaria.
Visita medica Non automaticamente, per la stessa ragione.
Corso RLS Solo se viene eletto un RLS interno.
Patentino trattore No, se il lavoratore non conduce trattori.
Abilitazioni per attrezzature particolari No, se la raccolta è realmente manuale e non vengono utilizzate attrezzature soggette a specifica abilitazione.

Se vengono utilizzate scale per raggiungere le branche alte

Con l’utilizzo delle scale compare un rischio specifico di caduta dall’alto.

Il DVR deve quindi valutare anche:

  • altezza di lavoro;
  • stabilità della scala;
  • irregolarità e pendenza del terreno;
  • presenza di terreno cedevole, bagnato o scivoloso;
  • modalità di posizionamento della scala;
  • rischio di sporgersi lateralmente;
  • modalità di salita, discesa e raccolta.

Il lavoratore deve ricevere istruzioni, formazione e addestramento adeguati all’utilizzo sicuro della scala. Non esiste invece uno specifico “patentino per la scala”.

La scala deve essere idonea all’impiego, resistente, stabile, mantenuta in buone condizioni e correttamente posizionata prima dell’utilizzo.

L’impiego della scala non rende automaticamente obbligatori il medico competente, la visita medica o l’imbracatura anticaduta: le misure da adottare dipendono dalla valutazione concreta del rischio.

Il D.Lgs. 81/2008 considera lavoro in quota l’attività che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile. In questi casi devono quindi essere rispettate anche le specifiche disposizioni previste per i lavori in quota.

La scala può essere utilizzata per raccogliere le olive?

Sì, ma non indiscriminatamente.

L’art. 111 del D.Lgs. 81/2008 consente l’utilizzo di una scala portatile come posto di lavoro in quota quando l’impiego di attrezzature considerate più sicure non è giustificato dal limitato livello di rischio e dalla breve durata dell’impiego, oppure dalle caratteristiche del sito che il datore di lavoro non può modificare.

La scelta deve quindi derivare dalla valutazione dei rischi.

Durante la raccolta occorre prestare particolare attenzione al terreno dell’oliveto. Il lavoratore non dovrebbe, ad esempio:

  • utilizzare la scala su terreno instabile o privo di un appoggio sicuro;
  • sporgersi eccessivamente lateralmente per raggiungere rami lontani;
  • spostare la scala mentre una persona si trova sopra;
  • salire con carichi che impediscono una presa sicura;
  • utilizzare scale deteriorate, instabili o non idonee all’impiego.

Caso pratico: raccolta delle olive con scuotitori o abbacchiatori

Se i lavoratori utilizzano scuotitori o abbacchiatori portatili, oltre ai rischi già presenti nella raccolta manuale devono essere valutati quelli specifici derivanti dall’attrezzatura.

Tra questi:

  • vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio;
  • rumore;
  • peso dell’attrezzatura;
  • sovraccarico biomeccanico e posture incongrue, soprattutto con le braccia sollevate;
  • rischio di proiezione di olive, rametti o altri materiali;
  • eventuali rischi elettrici, pneumatici o meccanici;
  • presenza di batterie portate dall’operatore;
  • cavi, tubazioni e reti che possono provocare inciampi o cadute.

Il lavoratore deve ricevere informazioni e istruzioni nonché formazione e addestramento adeguati all’utilizzo sicuro dello scuotitore, comprese le modalità operative indicate dal fabbricante.

L’attrezzatura deve essere idonea, mantenuta in buono stato e sottoposta ai controlli necessari.

Per un normale scuotitore o abbacchiatore portatile non è prevista automaticamente una specifica abilitazione o “patentino” analoga a quella richiesta, ad esempio, per il trattore. Rimangono però gli obblighi di formazione e addestramento per l’utilizzo sicuro dell’attrezzatura.

Vibrazioni e sorveglianza sanitaria

Gli scuotitori e gli abbacchiatori portatili possono esporre il lavoratore a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio.

Il DVR deve valutare sia l’intensità delle vibrazioni prodotte dall’attrezzatura sia il tempo effettivo di esposizione.

Per le vibrazioni mano-braccio il D.Lgs. 81/2008 prevede un valore d’azione giornaliero A(8) pari a 2,5 m/s².

Quando l’esposizione supera tale valore devono essere adottate specifiche misure per ridurre il rischio e i lavoratori interessati devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, normalmente con periodicità annuale, salvo diversa periodicità stabilita e motivata dal medico competente.

La valutazione non può quindi essere effettuata semplicemente constatando che l’attrezzatura “vibra”: bisogna considerare il valore di vibrazione della specifica macchina e il tempo durante il quale viene realmente utilizzata.

Possono essere utilizzati, quando appropriati, i dati forniti dal costruttore, banche dati tecniche o misurazioni effettuate nell’ambito della valutazione dei rischi.

Rumore

Anche il rumore prodotto da scuotitori, compressori, trattori e altre macchine deve essere valutato.

Il D.Lgs. 81/2008 individua:

  • 80 dB(A) come valore inferiore d’azione;
  • 85 dB(A) come valore superiore d’azione;
  • 87 dB(A) come valore limite di esposizione, tenendo conto dell’attenuazione fornita dai dispositivi di protezione dell’udito secondo le modalità previste dalla normativa.

Quando l’esposizione eccede il valore superiore d’azione di 85 dB(A), i lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Quando l’esposizione supera il valore inferiore d’azione di 80 dB(A), la sorveglianza sanitaria può essere effettuata anche su richiesta del lavoratore qualora il medico competente ne confermi l’opportunità.

In funzione dei livelli di esposizione devono inoltre essere adottate le misure di prevenzione e protezione previste, compreso l’utilizzo dei dispositivi di protezione dell’udito nei casi stabiliti dalla normativa.

Se vengono utilizzati trattori, macchine e attrezzature mobili o semoventi

Quando la raccolta comporta l’utilizzo di trattori, macchine agricole, macchine mobili o semoventi, scuotitori o altre attrezzature motorizzate, aumentano i rischi da valutare e possono diventare necessarie specifiche abilitazioni.

Il DVR deve comprendere espressamente tali attrezzature e i relativi rischi. Se l’introduzione di nuove macchine determina una modifica significativa ai fini della salute e sicurezza, la valutazione dei rischi deve essere rielaborata secondo quanto previsto dalla normativa.

Attrezzatura Cosa cambia
Trattore agricolo o forestale Chi lo conduce deve possedere la specifica abilitazione. Devono essere valutati, tra l’altro, ribaltamento, investimento, organi in movimento, attrezzature collegate, rumore e vibrazioni al corpo intero.
Macchine e attrezzature mobili o semoventi Bisogna identificare la macchina utilizzata. Per alcune categorie è richiesta una specifica abilitazione; per le altre restano comunque obbligatori formazione e addestramento adeguati.
Scuotitori e attrezzature vibranti portatili Devono essere valutati soprattutto vibrazioni mano-braccio, rumore, peso, postura e durata di utilizzo.
Attrezzature pneumatiche Devono essere valutati anche i rischi derivanti da aria compressa, tubi e raccordi, distacchi accidentali, rumore, vibrazioni e organi meccanici.

Trattori: serve l’abilitazione specifica

Per condurre un trattore agricolo o forestale non è sufficiente la normale formazione generale del lavoratore.

L’operatore deve possedere la specifica abilitazione prevista dall’art. 73 del D.Lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato-Regioni.

Il mezzo deve inoltre essere idoneo, mantenuto in condizioni di sicurezza e dotato dei dispositivi previsti, con particolare attenzione alla protezione contro il ribaltamento e ai sistemi di ritenzione del conducente.

Quando nello stesso oliveto lavorano contemporaneamente trattori e raccoglitori a terra, il DVR deve considerare anche il rischio di investimento, urto e interferenza tra mezzi e persone e prevedere adeguate misure organizzative.

Quali macchine richiedono una specifica abilitazione?

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 disciplina la formazione degli operatori addetti alla conduzione di numerose attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione.

Tra queste rientrano, a seconda della tipologia:

  • piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE);
  • carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
  • trattori agricoli e forestali;
  • escavatori idraulici;
  • escavatori a fune;
  • pale caricatrici frontali;
  • terne;
  • autoribaltabili a cingoli;
  • macchine agricole raccoglifrutta;
  • caricatori per la movimentazione di materiali;
  • le altre attrezzature espressamente indicate dall’Accordo.

Per le attrezzature comprese nell’elenco è necessaria la specifica formazione e abilitazione dell’operatore.

Se invece una macchina o un’attrezzatura non è soggetta a una specifica abilitazione, ciò non significa che possa essere utilizzata senza preparazione: il datore di lavoro deve comunque assicurare al lavoratore informazioni, istruzioni, formazione e addestramento adeguati.

Vibrazioni dei trattori e delle macchine

Nel valutare le vibrazioni occorre distinguere tra:

  • vibrazioni mano-braccio, tipiche di scuotitori, abbacchiatori e utensili portatili;
  • vibrazioni al corpo intero, tipiche della conduzione di trattori e altre macchine con operatore a bordo.

Il livello di esposizione dipende dalla macchina, dal tempo di utilizzo, dalla manutenzione, dalle condizioni e irregolarità del terreno, dalla velocità, dalla postura e dalle caratteristiche della postazione di guida.

Anche in questi casi il superamento dei valori previsti dalla normativa può determinare l’obbligo di adottare specifiche misure di prevenzione e di sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria.

Attrezzature pneumatiche

Con scuotitori e utensili alimentati ad aria compressa devono essere valutati anche:

  • pressione di esercizio;
  • integrità di tubi e raccordi;
  • rischio di distacco o movimento incontrollato delle tubazioni;
  • modalità di collegamento e scollegamento;
  • necessità di eliminare la pressione prima di manutenzioni o interventi;
  • rumore;
  • vibrazioni;
  • rischio di proiezione di materiali;
  • rischi derivanti dagli organi meccanici dell’attrezzatura.

Le attrezzature devono essere utilizzate secondo le istruzioni del fabbricante, mantenute in condizioni di sicurezza e sottoposte ai controlli necessari.

In pratica, cosa cambia introducendo le macchine?

Se rispetto alla semplice raccolta manuale vengono utilizzati trattori, macchine o attrezzature vibranti e pneumatiche, l’azienda deve verificare almeno:

  1. che il DVR comprenda i rischi delle attrezzature utilizzate;
  2. che macchine e attrezzature siano idonee, conformi e correttamente mantenute;
  3. che i lavoratori abbiano ricevuto informazioni, istruzioni, formazione e addestramento adeguati;
  4. che chi utilizza attrezzature soggette a specifica abilitazione possieda il relativo attestato di abilitazione;
  5. che siano valutati rumore e vibrazioni quando pertinenti;
  6. che siano individuati e forniti i DPI necessari;
  7. che siano organizzati gli spazi di lavoro per evitare interferenze e investimenti tra macchine e lavoratori a terra;
  8. che venga verificata l’eventuale necessità di medico competente e sorveglianza sanitaria;
  9. che sia individuato chi esercita concretamente le funzioni di preposto e vigilanza sull’attività dei lavoratori.

In sintesi, l’impiego di macchine non rende automaticamente obbligatori tutti i corsi e tutte le visite mediche, ma amplia i rischi che l’azienda deve valutare.

Alcune attrezzature, come i trattori, richiedono una specifica abilitazione dell’operatore; per altre non esiste un “patentino”, ma restano comunque obbligatori la formazione e l’addestramento necessari per utilizzarle in sicurezza.