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Regolamento (CEE) n. 1996/92 della Commissione relativo agli oli di sansa e di oliva

Regolamento (CEE) n. 1996/92 della Commissione

del 15 luglio 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 (2), in particolare l’articolo 35 bis, considerando che l’esperienza acquisita rileva la necessità di taluni adeguamenti del metro di determinazione della trilinoleina, previsto dal regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell’11 luglio 1991 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1683/92 (4); che è necessario modificare conseguentemente tale regolamento; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1L’allegato VIII del regolamento (CEE) n. 2568/91 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 2Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1992.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
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(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.
(3) GU n. L 248 del 5. 9. 1991, pag. 1.
(4) GU n. L 176 del 30. 6. 1992, pag. 27.

ALLEGATOAll’allegato VIII del regolamento n. 2568/91, e aggiunta la seguente nota 5:
Nota 5: Per gli oli di sansa d’oliva greggi, al fine di ottenere una buona separazione del picco della trilinoleina da quelli adiacenti, è necessario purificare preventivamente gli oli conformemente al punto 6.2 dell’allegato VII, in alternativa: si fanno assorbire 200 µl di olio, senza diluirli, su una colonna di silice per estrazione liquido-solido (tipo SEP PAK silica cartriage-waters port. N. 51900). I trigliceridi vengono eluiti con 20 ml di esano anidro per HLPC. Il prodotto eluito viene essiccato in corrente d’azoto e ripreso in isopropanolo o caetone (5 ml). Si intestano 10-20 µl in HPLC. Per i due metodi di purificazione, è necessario controllare che la composizione di acidi grassi dell’olio sia la stessa prima e dopo la purificazione. Se la composizione non è la stessa, è necessario ridurre gradualmente la quantità di assorbente usato.”