Art. 1. Denominazione
Art. 2. Varieta’ di olivo
Art. 3. Zona di produzione
Art. 4. Caratteristiche di coltivazione
Art. 5. Modalita’ di oleificazione
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
1. All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Riviera Ligure”, accompagnata dalla menzione geografica “Riviera dei Fiori”, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: da giallo a giallo – verde; odore: fruttato di lieve o media intensità; sapore: fruttato con sensazione decisa di dolce ed eventuali: leggera sensazione di piccante e/o sensazione appena percettibile di amaro; punteggio al Panel test >= 6,5; acidita’ massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio; numero perossidi: <= 17 MeqO2/Kg; K 232 <= 2,30; K 270 <= 0,16.
2. All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Riviera Ligure”, accompagnata dalla menzione geografica “Riviera del Ponente Savonese”, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: da giallo a verde – giallo; odore: fruttato di lieve o media intensità; sapore: fruttato con sensazione decisa di dolce ed eventuali: leggera sensazione di piccante e/o sensazione appena percettibile di amaro; punteggio al Panel test >= 6,5; acidita’ massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio; numero perossidi: <= 17 MeqO2/Kg; K 232 <= 2,30; K 270 <= 0,16.
3. All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Riviera Ligure”, accompagnata dalla menzione geografica “Riviera di Levante”, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: da giallo a verde – giallo; odore: fruttato di lieve o media intensità; sapore: fruttato con sensazione apprezzabile di dolce ed eventuale sensazione di piccante e/o di amaro; punteggio al Panel test >= 6,5; acidita’ massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,8 per 100 grammi di olio; numero perossidi: <= 18 MeqO2/Kg; K 232 <= 2,30; K 270 <= 0,16.
4. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.
5. In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi degli oli di cui all’art. 1, da utilizzare come standard di riferimento per l’esecuzione dell’esame organolettico.
6. E’ in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari, forestali di modificare con proprio decreto i limiti analitici sopra riportati su richiesta del consorzio di tutela.
7. La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell’espletamento della procedura prevista dal piano di controllo, approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
Art. 7.
Designazione e presentazione
1. Alla denominazione di origine controllata di cui all’art. 1 e’ vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: “fine”, “scelto”, “selezionato”, “superiore”.
2. E’ consentito l’uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purchè non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
3. L‘uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale e’ consentito solo se il prodotto e’ stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte da oliveti facenti parte dell’azienda menzionata e se l’oleificazione e il confezionamento sono avvenuti all’interno delle zone delimitate dall’art. 3 e 5 comma 1.
4. Le operazioni di confezionamento dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Riviera Ligure” di cui all’art. 1 devono avvenire nell’ambito della zona geografica delimitata al punto 1 dell’art. 3 e di quanto disposto dall’art. 5 comma 1.
5. Le menzioni geografiche aggiuntive, autorizzate all’art. 1 del presente disciplinare, devono essere riportate con dimensione non superiore rispetto a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine controllata “Riviera Ligure”.
6. L‘uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi dell’art. 1, punto 2 del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l’olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla meta’ di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine controllata di cui all’art. 1.
7. Il nome della denominazione di origine controllata di cui all’art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell’etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresi’ rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.
8. L‘olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all’art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro di capacita’ non superiore a litri 10.
9. E’ obbligatorio indicare in etichetta l’annata di produzione delle olive da cui l’olio e’ ottenuto.