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Disciplinare Dop Riviera Ligure, caratteristiche di coltivazione e modalità di oleificazione

Art. 1.  Denominazione

 

 

Art. 2.  Varieta’ di olivo  

 

Art. 3.  Zona di produzione

 

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva di cui all’art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli destinati alla denominazione di origine controllata di cui all’art. 1.

3. Sono pertanto idonei gli oliveti collinari di media o forte pendenza con disposizione prevalente a terrazze, situati nella zona indicata al precedente art. 3, i cui terreni derivano dalla disgregazione della roccia madre di origine calcarea.

4. Per la produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Riviera Ligure”, accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva “Riviera dei Fiori”, sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell’art. 3, i cui terreni, di giacitura in pendenza più o meno accentuata con disposizione a terrazze, derivano dalla disgregazione meccanica della roccia madre di origine calcarea (Eocene) con la formazione di stratificazioni che nel tempo hanno dato origine a terreni di medio impasto con tendenza allo sciolto nelle quote piu’ elevate.

5. Per la produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Riviera Ligure”, accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva “Riviera del Ponente Savonese”, sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 3 dell’art. 3, i cui terreni, di giacitura in pendenza con disposizione a terrazze, ad esclusione della piana di Albenga, derivano dalla roccia madre di origine calcarea che sotto l’azione degli agenti meteorici e dei corsi d’acqua, ha dato origine a terreni di medio impasto e generalmente profondi, resi piu’ sciolti e di maggiore permeabilita’ nelle quote piu’ elevate a causa della presenza di scisti.

6. Per la produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Riviera Ligure”, accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva “Riviera di Levante”, sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 4 dell’art. 3, i cui terreni, di giacitura in pendenza, disposti a terrazze sostenute nella parte costiera da muretti a secco, originatisi nel Miocene ed Eocene, derivano dalla roccia madre a prevalenza calcarea nella zona interna, e scistosa-arenacea in quella costiera. I terreni della zona interna sono di medio impasto con buona presenza di argilla, quelli costieri sono sciolti a prevalenza sabbiosa.

7. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all’art. 1 deve essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno.

8. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all’art. 1 non può superare Kg. 7000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 25%.

9. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata sui limiti predetti attraverso accurata cernita purchè la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.

10. Ogni anno gli organismi preposti dalla legge, nell’ambito dei parametri precedentemente indicati ed a seguito di rilevazioni, definiranno le rese ammissibili in olive ed olio per ciascuna delle aree distinte dalle menzioni geografiche aggiuntive.

11. La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal piano dei controlli approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

12. Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione di idoneità del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle Associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell’art. 5, punto 2, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.

 

 Art. 5.

Modalita’ di oleificazione

1. La zona di oleificazione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Riviera Ligure”, accompagnata dalla menzione geografica “Riviera dei Fiori”, comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell’art. 3 nonche’ dei comuni di Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Casanova, Lerrone, Castelvecchio di Rocca Barbena, Castelbianco, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Laigueglia, Ortovero, Onzo, Nasino, Stellanello, Testico, Vendone, Villanova d’Albenga e Zuccarello in provincia di Savona.

2. La zona di oleificazione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Riviera Ligure”, accompagnata dalla menzione geografica “Riviera del Ponente Savonese”, comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell’art. 3.

3. La zona di oleificazione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Riviera Ligure”, accompagnata dalla menzione geografica “Riviera di Levante”, comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 4 dell’art. 3.

4. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all’art. 1 deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici.

5. Per l’estrazione dell’olio extravergine di oliva di cui all’art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l’ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.

 

Art. 6.  Caratteristiche al consumo

Art. 7.  Designazione e presentazione