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Regolamento (CE) n. 1989/2003 che modifica n. 2568/91 relativo alle caratteristiche di oli e analisi

Regolamento (CE) n. 1989/2003 della Commissione, del 6 novembre 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti

Gazzetta ufficiale n. L 295 del 13/11/2003 pag. 0057 – 0077

Regolamento (CE) n. 1989/2003 della Commissione

del 6 novembre 2003

che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001(2), in particolare l’articolo 35 bis,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 796/2002(4), ha definito le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva, nonché i relativi metodi di valutazione. Le caratteristiche degli oli in questione devono essere adattate in funzione delle nuove denominazioni e definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva applicabili dal 1o novembre 2003 in seguito ad una modifica dell’allegato del regolamento n. 136/66/CEE e, in particolare, all’inserimento della categoria “olio vergine corrente” tra gli oli lampanti e alla riduzione dell’acidità libera per tutte le categorie.

(2) Per proseguire l’armonizzazione con le norme internazionali del Consiglio oleicolo internazionale e del Codex alimentarius, è necessario rivedere taluni valori limite relativi alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva, indicati nel regolamento (CEE) n. 2568/91.

(3) Al fine di ridurre il numero di analisi necessarie per la classificazione dei campioni di olio di oliva, è preferibile che i laboratori di controllo effettuino le analisi della qualità e della purezza degli oli secondo l’ordine stabilito in uno schema decisionale da adottarsi per la verifica della conformità del campione alla categoria dichiarata. È opportuno sopprimere, a questo proposito, i metodi di analisi di cui agli allegati VIII e XIII del regolamento (CEE) n. 2568/91, che sono stati sostituiti da altri metodi più affidabili, già descritti nello stesso regolamento.

(4) La campionatura delle partite di olio di oliva o di olio di sansa di oliva in piccoli imballaggi, conformemente all’allegato I bis del regolamento (CEE) n. 2568/91, causa alcune difficoltà pratiche ai laboratori di controllo. Per ovviare a tali difficoltà e ridurre il più possibile i quantitativi prelevati, è opportuno modificare la composizione del (incremento) prelievo elementare.

(5) Per consentire un periodo di adeguamento alle nuove norme e la predisposizione degli strumenti necessari per la loro applicazione, nonché evitare turbative nelle transazioni commerciali, è opportuno rinviare l’applicabilità delle modifiche previste dal presente regolamento fino al 1o novembre 2003. Per gli stessi motivi è opportuno disporre che gli oli di oliva e gli oli di sansa di oliva condizionati anteriormente a tale data possano essere venduti fino ad esaurimento delle scorte.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2568/91 è modificato come segue:

1) l’articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 1

1. Sono considerati oli di oliva vergini ai sensi del punto 1, lettere a) e b), dell’allegato del regolamento n. 136/66/CEE gli oli le cui caratteristiche sono conformi a quelle indicate rispettivamente nei punti 1 e 2 dell’allegato I del presente regolamento.

2. È considerato olio di oliva lampante ai sensi del punto 1, lettera c), dell’allegato del regolamento n. 136/66/CEE, l’olio le cui caratteristiche sono conformi a quelle indicate nell’allegato I, punto 3, del presente regolamento.

3. È considerato olio di oliva raffinato ai sensi del punto 2 dell’allegato del regolamento n. 136/66/CEE, l’olio le cui caratteristiche sono conformi a quelle indicate nell’allegato I, punto 4, del presente regolamento.

4. È considerato olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini ai sensi del punto 3 dell’allegato del regolamento n. 136/66/CEE, l’olio le cui caratteristiche sono conformi a quelle indicate nell’allegato I, punto 5, del presente regolamento.

5. È considerato olio di sansa di oliva greggio ai sensi del punto 4 dell’allegato del regolamento n. 136/66/CEE, l’olio le cui caratteristiche sono conformi a quelle indicate nell’allegato I, punto 6, del presente regolamento.

6. È considerato olio di sansa di oliva raffinato ai sensi del punto 5 dell’allegato del regolamento n. 136/66/CEE, l’olio le cui caratteristiche sono conformi a quelle indicate nell’allegato I, punto 7, del presente regolamento.

7. È considerato olio di sansa di oliva ai sensi del punto 6 dell’allegato del regolamento n. 136/66/CEE, l’olio le cui caratteristiche sono conformi a quelle indicate nell’allegato I, punto 8, del presente regolamento.”;

2) all’articolo 2, paragrafo 1, il settimo e il dodicesimo trattino sono soppressi;

3) all’articolo 2, paragrafo 4, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:”Ai fini della verifica prevista al paragrafo 3, le analisi di cui agli allegati II, III, IX, X e XII nonché, eventualmente, le controanalisi previste dalle normative nazionali, sono effettuate anteriormente alla data di durata minima. Qualora il prelievo del campione abbia luogo oltre quattro mesi prima di tale data, le summenzionate analisi sono effettuate entro e non oltre il quarto mese successivo alla data del prelievo. Nessun termine si applica per le altre analisi previste dal suddetto regolamento.”;

4) è inserito il seguente articolo 2 bis:

“Articolo 2 bis

La verifica, da parte delle autorità nazionali o di loro rappresentanti, della conformità dei campioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva alla categoria dichiarata può essere effettuata:

a) mediante le analisi di cui all’allegato I, effettuate in qualunque ordine; oppure

b) secondo l’ordine previsto all’allegato I ter relativo allo schema decisionale, fino all’adozione di una delle decisioni contemplate dallo schema stesso.”;

5) l’articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 7

Si applicano le disposizioni comunitarie relative alla presenza di contaminanti.

Per quanto riguarda il tenore di solventi alogenati, i limiti per tutte le categorie di oli di oliva sono i seguenti:

– tenore massimo di ciascun solvente alogenato rilevato: 0,1 mg/kg

– tenore massimo della somma dei solventi alogenati rilevati: 0,2 mg/kg”;

6) gli allegati sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o novembre 2003.

Tuttavia, i prodotti legalmente fabbricati ed etichettati nella Comunità o legalmente importati nella Comunità e immessi in libera pratica anteriormente al 1o novembre 2003 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2003.

Per la Commissione

 

Franz Fischler

 

Membro della Commissione

 

(1) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/1966.

(2) GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

(3) GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1.

(4) GU L 128 del 15.5.2002, pag. 8.

 

Seguono Allegati: