Regolamento (CEE) n. 2568/91
della Commissione dell'11 luglio 1991 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti.
La Commissione delle Comunità Europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 35 bis,
considerando che l'allegato del regolamento n. 136/66/CEE prevede le denominazioni e le definizioni degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva commercializzati nei singoli Stati membri, nonché negli scambi intracomunitari e con i paesi terzi;
considerando che per poter distinguere i vari tipi di olio è opportuno definire le caratteristiche fisico-chimiche di ciascuno di essi, nonché le caratteristiche organolettiche degli oli vergini, per garantire la purezza e la qualità dei prodotti in parola, salve le altre disposizioni vigenti in materia;
considerando che è opportuno stabilire in modo uniforme in tutta la Comunità la presenza delle caratteristiche dei vari tipi di olio; che a tal fine occorre stabilire i metodi comunitari di analisi chimica e di valutazione organolettica; che occorre tuttavia autorizzare, durante un periodo transitorio, il ricorso ad altri metodi di analisi applicati negli Stati membri pur prevedendo che, in caso di divergenza dei risultati, saranno determinanti quelli ottenuti in base al metodo comune;
considerando che la definizione delle caratteristiche fisicochimiche degli oli d'oliva e dei metodi di analisi comporta l'adattamento delle note complementari del capitolo 15 della nomenclatura combinata;
considerando che il metodo di valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli vergini implica la costituzione di comitati di assaggiatori selezionati ed esperti e che è pertanto opportuno prevedere il termine necessario per la realizzazione di siffatta struttura; che, tenuto conto delle difficoltà che taluni Stati membri dovranno affrontare per la costituzione dei comitati di assaggio, è opportuno autorizzare il ricorso ai comitati esistenti negli altri Stati membri; considerando che per garantire il corretto funzionamento del sistema dei prelievi applicabili all'importazione di sanse di oliva, è opportuno prescrivere un metodo unico per determinare il tenore in olio di questi prodotti;
considerando che per non recare pregiudizio agli scambi è opportuno prevedere un periodo limitato per lo smaltimento dell'olio condizionato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;
considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1058/77 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1858/88 (4);
considerando che il comitato di gestione per i grani non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
- Sono considerati oli d'oliva vergini ai sensi del punto 1, lettere a), b) e c) dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE gli oli le cui caratteristiche sono conformi a quelle indicate rispettivamente nei punti 1, 2 e 3 dell'allegato I del presente regolamento.
- È considerato olio d'oliva vergine lampante ai sensi del punto 1, lettera d) dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, l'olio le cui caratteristiche sono conformi a quelle indicate nell'allegato I, punto 4, del presente regolamento.
- È considerato olio d'oliva raffinato ai sensi del punto 2 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, l'olio le cui caratteristiche sono conformi a quelle indicate nell'allegato I, punto 5, del presente regolamento.
- È considerato olio d'oliva ai sensi del punto 3 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, l'olio le cui caratteristiche sono conformi a quelle indicate nell'allegato I, punto 6, del presente regolamento.
- È considerato olio di sansa d'oliva greggio ai sensi del punto 4 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, l'olio le cui caratteristiche sono conformi a quelle indicate nell'allegato I, punto 7, del presente regolamento.
- È considerato olio di sansa d'oliva raffinato ai sensi del punto 5 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, l'olio le cui caratteristiche sono conformi a quelle indicate nell'allegato I, punto 8, del presente regolamento.
- E considerato olio di sansa d'oliva ai sensi del punto 6 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, l'olio le cui caratteristiche sono conformi a quelle indicate nell'allegato I, punto 9, del presente regolamento.
Articolo 2
- Le caratteristiche degli oli contemplati nell'allegato I sono determinate in base ai seguenti metodi di analisi:
- per la determinazione degli acidi grassi liberi, espressi in percentuale di acido oleico, il metodo di cui all'allegato II,
- per la determinazione dell'indice di perossido, il metodo di cui all'allegato III,
- per la determinazione degli alcoli alifatici, il metodo di cui all'allegato IV,
- per la determinazione del contenuto di steroli, il metodo di cui all'allegato V,
- per la determinazione dell'eritrodiolo + uvaolo, il metodo di cui all'allegato VI,
- per la determinazione degli acidi grassi saturi in posizione 2 del trigliceride, il metodo di cui all'allegato VII,
- per la determinazione del tenore di trigliceridi, il metodo di cui all'allegato VIII,
- per l'analisi spettrofotometrica, il metodo di cui all'allegato IX,
- per la determinazione della composizione di acidi grassi, il metodo di cui all'allegato Xa e Xb,
- per la determinazione dei solventi alogenati volatili, il metodo di cui all'allegato XI,
- per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli d'oliva vergini, il metodo di cui all'allegato XII, applicato conformemente al paragrafo 2,
- per la prova di raffinazione, il metodo di cui all'allegato XIII. - L'analista, anche assistito da periti, procede alla valutazione delle caratteristiche organolettiche secondo la procedura descritta nella scheda di assaggio di cui all'allegato XII. Qualora l'analista constati caratteristiche organolettiche diverse da quelle risultanti dalla denominazione del prodotto, è tenuto a fare esaminare il campione da un comitato di assaggio, conformemente alle disposizioni dell'allegato XII.
Ogni analisi di revisione è effettuata dal comitato di assaggio conformemente alle dette disposizioni.
Per la valutazione delle caratteristiche organolettiche nel corso delle operazioni legate al regime d'intervento il comitato di assaggio procede a tale valutazione conformemente all'allegato XII.
Articolo 3
Fino al 31 ottobre 1992, l'introduzione dei metodi di analisi contemplati all'articolo 2 non osta a che gli Stati membri adottino altri metodi provati e scientificamente affidabili, a condizione di non ostacolare la libera circolazione dei prodotti riconosciuti conformi alla normativa di applicazione dei metodi comunitari. Gli Stati membri interessati notificano tali altri metodi alla Commissione prima di applicarli.
Qualora uno di questi altri metodi dovesse dare un risultato diverso da quello ottenuto con l'applicazione del metodo comune, si tiene conto solo del risultato ottenuto con l'applicazione del metodo comune.
Articolo 4
- Ai fini della valutazione delle caratteristiche organolettiche, gli Stati membri istituiscono comitati assaggiatori selezionati ed addestrati secondo le norme previste nel metodo descritto all'allegato XII.
- Qualora uno Stato membro dovesse incontrare difficoltà per istituire un comitato di assaggio sul proprio territorio, potrà fare ricorso ad un comitato operante in altro Stato membro.
Articolo 5
Le note complementari n. 2, 3 e 4 del capitolo 15 della nomenclatura combinata sono sostituite da quelle che figurano nell'allegato XIV del presente regolamento.
Articolo 6
- Il tenore in olio delle sanse e degli altri residui dell'estrazione dell'olio (codice NC 2306 90 11 e 2306 90 19) è determinato conformemente al metodo che figura nell'allegato XV.
- Il tenore in olio di cui al paragrafo 1 è espresso in percentuale del suo peso rispetto a quello della sostanza secca.
Articolo 7
Si applicano le disposizioni comunitarie relative alla presenza di sostanze indesiderabili diverse da quelle di cui all'allegato XI.
Articolo 8
- Ogni Stato membro comunica alla Commissione le misure adottate per l'applicazione del presente regolamento.
- Ogni Stato membro comunica alla Commissione, alla fine di ogni semestre, un riassunto dei dati analitici delle determinazioni effettuati nel corso del semestre precedente.
Detti risultati sono esaminati dal comitato di gestione dei grassi secondo la procedura prevista all'articolo 39 del regolamento n. 136/66/CEE.
Articolo 9
Il regolamento (CEE) n. 1058/77 è abrogato.
Articolo 10
- Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Tuttavia, il metodo che figura nell'allegato XII viene applicato a decorrere dal 1o gennaio 1992, salvo per quanto riguarda le operazioni legate all'intervento. - Il presente regolamento non si applica agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva condizionati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento e commercializzati fino al 31 ottobre 1992.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1991.
Per la Commissione
RAY MAC SHARRY
Membro della Commissione
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(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
(3) GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 6.
(4) GU n. L 166 dell'1. 7. 1988, pag. 10.